REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 13                                                               
Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. n. 30 del 1998                         
1. L'articolo 14 della L.R. n. 30 del 1998 e' sostituito dal                    
seguente:                                                                       
"Art. 14                                                                        
Subentro di impresa                                                             
1. In caso di subentro di nuova impresa, tutto il personale in forza            
all'impresa cessante al momento dell'indizione delle procedure                  
concorsuali continua il rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.           
Il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa                
subentrante e' regolato, nel rispetto di quanto definito con le                 
organizzazioni sindacali a norma dell'articolo 13, comma 6, secondo i           
principi dell'articolo 2112 del Codice civile, anche per quanto                 
attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi                  
previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del              
subentro, altresi' nel rispetto della normativa aziendale vigente               
relativa alla residenza nel bacino messo a gara per i lavoratori                
dipendenti alla data del subentro stesso.                                       
2. Il soggetto non piu' affidatario che risulti tuttavia proprietario           
di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo perduto,                    
individuati dall'ente competente come funzionali all'effettuazione              
del servizio, quali il materiale rotabile, gli eventuali sistemi di             
controllo della navigazione e di bigliettazione tecnologicamente                
assistita, e' tenuto a cederne la proprieta' al subentrante, secondo            
la modalita' e le valutazioni stabilite preventivamente tra il                  
soggetto proprietario e l'ente medesimo nel contratto di servizio e             
da questo riportate nei documenti di gara, fermo restando quanto                
stabilito al comma 9 dell'articolo 13. Al subentrante sono trasferite           
anche le condizioni e i vincoli di cui all'articolo 35.                         
3. In sede di bando l'ente competente definira' la sede del sistema             
centralizzato di controllo, le modalita' di rilevamento e di uso dei            
dati relativi alla puntualita' e alla qualita' del servizio sia per             
le finalita' operative delle imprese di gestione, sia per le funzioni           
di controllo previste dal contratto di servizio. Nel caso il sistema            
centralizzato di controllo sia dato in affidamento alle societa' di             
gestione l'ente competente definira' nel contratto di servizio le               
modalita' di accesso autonomo a tali dati dell'ente incaricato delle            
funzioni di controllo. Tutti i dati sono a disposizione della                   
Regione.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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