LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
TITOLO II
TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE
DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 13
Deposito cauzionale
1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 o entro la data di
effettivo inizio dell'attivita', qualora l'apertura avvenga in data
successiva alla comunicazione, il titolare dell'istituenda agenzia di
viaggio e turismo deve versare alla Provincia, pena decadenza dalla
autorizzazione stessa, un deposito cauzionale nella misura di
43.038,07 Euro.
2. Il deposito cauzionale, purche' sia garantita senza alcuna
limitazione l'immediata disponibilita' delle somme, puo' essere
costituito anche da fidejussione bancaria irrevocabile o polizza
fidejussoria assicurativa o ogni altra idonea garanzia
preventivamente approvata dalla Provincia.
3. Il deposito cauzionale e' istituito a garanzia delle obbligazioni
assunte dalla agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni
eventualmente arrecati in conseguenza dell'attivita' dell'agenzia.
4. Il deposito cauzionale e' vincolato per tutto il periodo di
esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda
dell'interessato, e' disposto dalla Provincia non prima di
centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attivita', previa
verifica per accertare l'inesistenza di pendenze in corso nei
confronti del titolare dell'autorizzazione di agenzia di viaggio che
ha cessato l'attivita', che possano comportare rivalsa sulla cauzione
a suo tempo costituita dalla agenzia stessa.
5. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla
sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3,
esso deve essere reintegrato nella misura di cui al comma 1 entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento della diffida ad
adempiervi da parte della Provincia, a pena della decadenza dalla
autorizzazione.