REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

              TITOLO II                                                         
            TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE                                    
            DI VIAGGIO E TURISMO                                                
          Art. 13                                                               
Deposito cauzionale                                                             
1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio                 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 o entro la data di                    
effettivo inizio dell'attivita', qualora l'apertura avvenga in data             
successiva alla comunicazione, il titolare dell'istituenda agenzia di           
viaggio e turismo deve versare alla Provincia, pena decadenza dalla             
autorizzazione stessa, un deposito cauzionale nella misura di                   
43.038,07 Euro.                                                                 
2. Il deposito cauzionale, purche' sia garantita senza alcuna                   
limitazione l'immediata disponibilita' delle somme, puo' essere                 
costituito anche da fidejussione bancaria irrevocabile o polizza                
fidejussoria assicurativa o ogni altra idonea garanzia                          
preventivamente approvata dalla Provincia.                                      
3. Il deposito cauzionale e' istituito a garanzia delle obbligazioni            
assunte dalla agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni               
eventualmente arrecati in conseguenza dell'attivita' dell'agenzia.              
4. Il deposito cauzionale e' vincolato per tutto il periodo di                  
esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda                  
dell'interessato, e' disposto dalla Provincia non prima di                      
centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attivita', previa              
verifica per accertare l'inesistenza di pendenze in corso nei                   
confronti del titolare dell'autorizzazione di agenzia di viaggio che            
ha cessato l'attivita', che possano comportare rivalsa sulla cauzione           
a suo tempo costituita dalla agenzia stessa.                                    
5. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla             
sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3,           
esso deve essere reintegrato nella misura di cui al comma 1 entro il            
termine di sessanta giorni dal ricevimento della diffida ad                     
adempiervi da parte della Provincia, a pena della decadenza dalla               
autorizzazione.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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