REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 13                                                               
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,                                
comma 4, lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001                        
- Cofinanziamento regionale                                                     
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli                  
interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici               
dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti e' autorizzata             
l'istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle             
unita' previsionali di base gia' istituite o di nuove unita'                    
previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione            
della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in            
cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei           
fondi speciali.                                                                 
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 31, comma 4, lettera a) della legge regionale             
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della                 
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:                                  
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
4. La Giunta regionale puo' provvedere con proprio atto ad apportare            
le seguenti tipologie di variazione al bilancio di competenza e di              
cassa:                                                                          
a) variazioni necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove            
unita' previsionali di base per l'iscrizione delle entrate derivanti            
da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione            
Europea e di altri soggetti, nonche' l'iscrizione delle relative                
spese quando le stesse siano tassativamente regolate dalla                      
legislazione in vigore;                                                         
omissis".                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina