LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 13
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 4, lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001
- Cofinanziamento regionale
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli
interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici
dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti e' autorizzata
l'istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle
unita' previsionali di base gia' istituite o di nuove unita'
previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione
della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in
cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei
fondi speciali.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'art. 31, comma 4, lettera a) della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
4. La Giunta regionale puo' provvedere con proprio atto ad apportare
le seguenti tipologie di variazione al bilancio di competenza e di
cassa:
a) variazioni necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove
unita' previsionali di base per l'iscrizione delle entrate derivanti
da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione
Europea e di altri soggetti, nonche' l'iscrizione delle relative
spese quando le stesse siano tassativamente regolate dalla
legislazione in vigore;
omissis".