REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

              CAPO III                                                          
        Norme di pianificazione e di salvaguardia                               
          Art. 13                                                               
Norme di salvaguardia per le zone interessate                                   
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante                                
1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il                
territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a                
rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12,            
sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3.b             
del decreto ministeriale 9 maggio 2001.                                         
2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma           
1, il Comitato tecnico di valutazione dei rischi di cui all'articolo            
4 della presente legge o, fino alla sua costituzione, il Comitato di            
cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, esprime            
parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla               
richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di                        
trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi.             
3. Per gli interventi soggetti a denuncia di inizio attivita',                  
qualora il parere non sia allegato alla denuncia di inizio attivita',           
esso e' acquisito d'ufficio secondo le disposizioni di cui                      
all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 25 novembre 2002, n.            
31 (Disciplina generale dell'edilizia).                                         
4. Non sono soggetti al parere di cui al comma 2 i seguenti                     
interventi edilizi:                                                             
a) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento                        
conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia, che non                     
comportino un aumento delle unita' immobiliari, del carico                      
urbanistico o delle superfici utili degli edifici;                              
b) manufatti per l'eliminazione delle barriere architettoniche;                 
c) impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;                       
d) recinzioni, muri di cinta, cancellate, tralicci con esclusione               
delle linee elettriche;                                                         
e) pensiline, bacheche, cartelloni e altre strutture per                        
l'esposizione di mezzi pubblicitari.                                            
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
1) La tabella 3.b del decreto ministeriale 9 maggio 2001 concernente            
Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione                      
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a            
rischio di incidente rilevante e' la seguente:                                  
"6.1. Individuazione degli elementi territoriali e ambientali                   
vulnerabili                                                                     
Gli elementi tecnici utili ai fini di una valutazione di                        
compatibilita' territoriale e ambientale sono espressi in relazione             
all'esigenza di assicurare sia i requisiti minimi di sicurezza per la           
popolazione e le infrastrutture, sia un'adeguata protezione per gli             
elementi sensibili al danno ambientale.                                         
6.1.1. Elementi territoriali vulnerabili                                        
La valutazione della vulnerabilita' del territorio attorno ad uno               
stabilimento va effettuata mediante una categorizzazione delle aree             
circostanti in base al valore dell'indice di edificazione e                     
all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura               
puntuale in esse presenti, secondo quanto indicato nella successiva             
tabella 1.                                                                      
Occorre inoltre tenere conto delle infrastrutture di trasporto e                
tecnologiche lineari e puntuali. Qualora tali infrastrutture                    
rientrino nelle aree di danno individuate, dovranno essere                      
predisposti idonei interventi, da stabilire puntualmente, sia di                
protezione che gestionali, atti a ridurre l'entita' delle conseguenze           
(ad esempio: elevazione del muro di cinta prospiciente                          
l'infrastruttura, efficace coordinamento tra lo stabilimento e l'ente           
gestore dell'infrastruttura finalizzato alla rapida intercettazione             
del traffico, ecc.). Un analogo approccio va adottato nei confronti             
dei beni culturali individuati in base alla normativa nazionale                 
(decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) e regionale o in base             
alle disposizioni di tutela e salvaguardia contenute nella                      
pianificazione territoriale, urbanistica e di settore.                          
Tabella 1 - Categorie territoriali                                              
CATEGORIA A                                                                     
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali             
l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2.                   
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacita' di                
mobilita' - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole            
inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).                  
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio            
mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500               
persone presenti).                                                              
CATEGORIA B                                                                     
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali             
l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1.5 m3/m2.            
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacita' di                
mobilita' - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole            
inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).                 
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio            
mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500              
persone presenti).                                                              
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio             
centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture              
ricettive, scuole superiori, universita', ecc. (oltre 500 persone               
presenti).                                                                      
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di            
esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo,              
destinati ad attivita' ricreative, sportive, culturali, religiose,              
ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto,              
oltre 1000 al chiuso).                                                          
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento                   
passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).                                    
CATEGORIA C                                                                     
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali             
l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2.              
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio             
centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture              
ricettive, scuole superiori, universita', ecc. (fino a 500 persone              
presenti).                                                                      
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di            
esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo,              
destinati ad attivita' ricreative, sportive, culturali, religiose,              
ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto,             
fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione             
e' al massimo settimanale).                                                     
4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento                   
passeggeri fino a 1000 persone/giorno).                                         
CATEGORIA D                                                                     
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali             
l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2.              
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al             
massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi                    
periodici, cimiteri, ecc.                                                       
CATEGORIA E                                                                     
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali             
l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2.                   
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.               
CATEGORIA F                                                                     
1. Area entro i confini dello stabilimento.                                     
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti           
manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di               
gruppi di persone.  La categorizzazione del territorio esposta nella            
tabella 1 tiene conto di alcune valutazioni dei possibili scenari               
incidentali, e in particolare dei seguenti criteri: - la difficolta'            
di evacuare soggetti deboli e bisognosi di aiuto, quali bambini,                
anziani e malati, e il personale che li assiste; - la difficolta' di            
evacuare i soggetti residenti in edifici a piu' di cinque piani e               
grandi aggregazioni di persone in luoghi pubblici; per tali soggetti,           
anche se abili di muoversi autonomamente, la fuga sarebbe                       
condizionata dalla minore facilita' di accesso alle uscite di                   
emergenza o agli idonei rifugi; - la minore difficolta' di evacuare i           
soggetti residenti in edifici bassi o isolati, con vie di fuga                  
accessibili e una migliore autogestione dei dispositivi di sicurezza;           
- la minore vulnerabilita' delle attivita' caratterizzate da una                
bassa permanenza temporale di persone, cioe' di una minore                      
esposizione al rischio, rispetto alle analoghe attivita' piu'                   
frequentate; - la generale maggiore vulnerabilita' delle attivita'              
all'aperto rispetto a quelle al chiuso.                                         
Sulla base di questi stessi criteri, integrati dalle valutazioni che            
riguardano i singoli casi specifici, sara' necessario ricondurre alle           
categorie della tabella tutti gli elementi territoriali eventualmente           
presenti e non esplicitamente citati dalla tabella stessa.                      
Le Regioni, nell'ambito della definizione della disciplina regionale            
attuativa del presente decreto, potranno integrare i contenuti della            
tabella 1, in rapporto alle specifiche normative regionali in materia           
urbanistica e ambientale.                                                       
Per le categorie E ed F si deve tenere conto di quanto previsto dagli           
articoli 12 e 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ove            
applicabili.                                                                    
6.1.2. Elementi ambientali vulnerabili                                          
Con particolare riferimento al pericolo per l'ambiente che puo'                 
essere causato dal rilascio incidentale di sostanze pericolose, si              
considerano gli elementi ambientali secondo la seguente suddivisione            
tematica delle diverse matrici ambientali vulnerabili potenzialmente            
interessate dal rilascio incidentale di sostanze pericolose per                 
l'ambiente:                                                                     
- beni paesaggistici e ambientali (decreto legislativo 29 ottobre               
1999, n. 490);                                                                  
- aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a            
disposizioni normative);                                                        
- risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale;                     
idrografia primaria e secondaria; corpi d'acqua estesi in relazione             
al tempo di ricambio ed al volume del bacino);                                  
- risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione ad uso potabile o           
irriguo; acquifero profondo non protetto o protetto; zona di ricarica           
della falda acquifera).                                                         
- uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate).                   
La vulnerabilita' di ognuno degli elementi considerati va valutata in           
relazione alla fenomenologia incidentale cui ci si riferisce. Su tale           
base, in via generale e a solo titolo di esempio, si potra'                     
considerare trascurabile l'effetto prodotto da fenomeni energetici              
come l'esplosione e l'incendio nei confronti dell'acqua e del                   
sottosuolo. In tutti gli altri casi, la valutazione della                       
vulnerabilita' dovra' tenere conto del danno specifico che puo'                 
essere arrecato all'elemento ambientale, della rilevanza sociale ed             
ambientale della risorsa considerata, della possibilita' di mettere             
in atto interventi di ripristino susseguentemente ad un eventuale               
rilascio.                                                                       
In sede di pianificazione territoriale e urbanistica, verra'                    
effettuata una ricognizione della presenza degli elementi ambientali            
vulnerabili, come individuabili in base a specifiche declaratorie di            
tutela, ove esistenti, ovvero in base alla tutelabilita' di legge,              
oppure, infine, in base alla individuazione e disciplina di specifici           
elementi ambientali da parte di piani territoriali, urbanistici e di            
settore.                                                                        
6.2. Determinazione delle aree di danno                                         
6.2.1. Valori di soglia                                                         
Il danno a persone o strutture e' correlabile all'effetto fisico di             
un evento incidentale mediante modelli di vulnerabilita' piu' o meno            
complessi. Ai fini del controllo dell'urbanizzazione, e' da ritenere            
sufficientemente accurata una trattazione semplificata, basata sul              
superamento di un valore di soglia, al di sotto del quale si ritiene            
convenzionalmente che il danno non accada, al di sopra del quale                
viceversa si ritiene che il danno possa accadere. In particolare, per           
le valutazioni in oggetto, la possibilita' di danni a persone o a               
strutture e' definita sulla base del superamento dei valori di soglia           
espressi nella seguente tabella 2.                                              
Tali valori sono congruenti con quelli definiti nelle linee guida di            
pianificazione di emergenza esterna del Dipartimento della Protezione           
civile e con quelli definiti nel decreto ministeriale 15 maggio 1996            
"Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi            
ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL)" e decreto                      
ministeriale 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi e valutazione dei              
rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente                
infiammabili e/o tossici".                                                      
La necessita' di utilizzo dei valori di soglia definiti deriva non              
solo dall'esigenza di assicurare la necessaria uniformita' di                   
trattamento per i diversi stabilimenti, ma anche per rendere                    
congruenti i termini di sorgente utilizzati nel controllo                       
dell'urbanizzazione con quelli per la pianificazione di emergenza               
esterna e per l'informazione alla popolazione.                                  
Tabella 2 - Valori di soglia                                                    
Scenario  Elevata  inizio  Lesioni  Lesioni  Danni alle                         
incidentale  letalita'  letalita'  irreversibili  reversibili                   
strutture            /Effetti            dominio                          
    1  2  3  4  5                                                               
Incendio (radiazione                                                            
termica stazionaria)  12,5 kW/m2  7 kW/m2  5 kW/m2  3kW/m2  12,5                
kW/m2                                                                           
BLEVE/Fireball (radiazione  Reggio                                              
termica variabile)  fireball   350 kJ/m2  200 kJ/m2  125 kJ/m2                  
200-800 m (*)                                                                   
Flash-fire (radiazione                                                          
termica istantanea)  LFL  1/2 LFL                                               
VCE (sovrapressione  0,3 bar (0,6                                               
di picco)  spazi aperti)  0,14 bar  0,07 bar  0,03 bar  0,3 bar                 
Rilascio tossico  LC50 (30    IDLH                                              
(dose assorbita)  min,hmn)                                                      
(*) secondo la tipologia del serbatoio.                                         
Per la corretta applicazione dei criteri di valutazione della                   
compatibilita' territoriale, il gestore esprime le aree di danno con            
riferimento ai valori di soglia di tabella 2. In generale, gli                  
effetti fisici derivati dagli scenari incidentali ipotizzabili                  
possono determinare, danni a persone o strutture, in funzione della             
specifica tipologia, della loro intensita' e della durata.                      
Il danno ambientale, con riferimento agli elementi vulnerabili                  
indicati al punto 6.1.2. e invece correlato alla dispersione di                 
sostanze pericolose i cui effetti sull'ambiente sono difficilmente              
determinabili a priori mediante l'uso di modelli di vulnerabilita'.             
L'attuale stato dell'arte in merito alla valutazione dei rischi per             
l'ambiente derivanti da incidenti rilevanti non permette infatti                
l'adozione di un approccio analitico efficace che conduca a risultati           
esenti da cospicue incertezze. Si procede pertanto secondo le                   
indicazioni qualitative di cui al punto 6.3.3.                                  
6.2.2. Aree di danno                                                            
La determinazione delle aree di danno deve essere eseguita dal                  
gestore nella considerazione delle specificita' della propria                   
situazione, corrispondentemente alle tipologie di danno e secondo i             
livelli di soglia indicate in Tabella 2.                                        
Per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di                
sicurezza, la determinazione delle aree di danno deve essere condotta           
dal gestore nei termini analitici richiesti per la stesura di questo            
ed eventualmente rivalutata a seguito delle conclusioni                         
dell'istruttoria per la valutazione del Rapporto di sicurezza.                  
Per gli altri stabilimenti, il gestore deve effettuare le necessarie            
valutazioni e analisi di sicurezza nell'a'mbito dell'attuazione del             
proprio sistema di gestione di sicurezza, come previsto dall'allegato           
III al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e dall'articolo 7             
del decreto ministeriale 9/8/2000, concernente disposizioni sui                 
sistemi di gestione della sicurezza, fornendo le informazioni e gli             
elementi tecnici conformemente alle definizioni ed alle soglie di cui           
alla tabella 2.                                                                 
Il gestore deve indicare, per ognuna delle ipotesi incidentali                  
significative individuate, la classe di probabilita' degli eventi               
secondo la suddivisione indicata nelle tabelle 3a e 3b.                         
Le tipologie di effetti fisici da considerare sono le seguenti:                 
Radiazione termica stazionaria (POOL FIRE, JET FIRE)                            
I valori di soglia sono in questo caso espressi come potenza termica            
incidente per unita' di superficie esposta (kW/m2). I valori numerici           
si riferiscono alla possibilita' di danno a persone prive di                    
specifica protezione individuale, inizialmente situate all'aperto, in           
zona visibile alle fiamme, e tengono conto della possibilita'                   
dell'individuo, in circostanze non sfavorevoli, di allontanarsi                 
spontaneamente dal campo di irraggiamento.                                      
Il valore di soglia indicato per i possibili danni alle strutture               
rappresenta un limite minimo, applicabile ad obiettivi                          
particolarmente vulnerabili, quali serbatoi atmosferici, pannellature           
in laminato plastico, ecc. e per esposizioni di lunga durata. Per               
obiettivi meno vulnerabili potra' essere necessario riferirsi a                 
valori piu' appropriati alla situazione specifica, tenendo conto                
anche della effettiva possibile durata dell'esposizione.                        
Radiazione termica variabile (BLEVE/Fireball)                                   
Il fenomeno, tipico dei recipienti e serbatoi di materiale                      
infiammabile pressurizzato, e' caratterizzato da una radiazione                 
termica variabile nel tempo e della durata dell'ordine di 10-40                 
secondi, dipendentemente dalla quantita' coinvolta. Poiche' in questo           
caso la durata, a parita' di intensita' di irraggiamento, ha                    
un'influenza notevole sul danno atteso, e' necessario esprimere                 
l'effetto fisico in termini di dose termica assorbita (kJ/m2)3.                 
Ai fini del possibile effetto domino, vengono considerate le distanze           
massime per la proiezione di frammenti di dimensioni significative,             
riscontrate nel caso tipico del GPL.                                            
Radiazione termica istantanea (FLASH-FIRE)                                      
Considerata la breve durata dell'esposizione ad un irraggiamento                
significativo (1-3 secondi, corrispondente al passaggio su di un                
obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita all'interno             
della nube), si considera che effetti letali possano presentarsi solo           
entro i limiti di infiammabilita' della nube (LFL).                             
Eventi occasionali di letalita' possono presentarsi in concomitanza             
con eventuali sacche isolate e locali di fiamma, eventualmente                  
presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilita', a causa            
di possibili disuniformita' della nube; a tal fine si puo' ritenere             
cautelativamente che la zona di inizio letalita' si possa estendere             
fino al limite rappresentato da 1/2 LFL.                                        
Onda di pressione (VCE)                                                         
Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti                 
letali estesi si riferisce, in particolare, alla letalita' indiretta            
causata da cadute, proiezioni del corpo su ostacoli, impatti di                 
frammenti e, specialmente, crollo di edifici (0,3 bar); mentre, in              
spazi aperti e privi di edifici o altri manufatti vulnerabili,                  
potrebbe essere piu' appropriata la considerazione della sola                   
letalita' diretta, dovuta all'onda d'urto in quanto tale (0,6 bar).             
I limiti per lesioni irreversibili e reversibili sono stati correlati           
essenzialmente alle distanze a cui sono da attendersi rotture di                
vetri e proiezione di un numero significativo di frammenti, anche               
leggeri, generati dall'onda d'urto.                                             
Per quanto riguarda gli effetti domino, il valore di soglia (0,3 bar)           
e' stato fissato per tenere conto della distanza media di proiezione            
di frammenti od oggetti che possano provocare danneggiamento di                 
serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc.                                      
Proiezione di frammenti (VCE)                                                   
La proiezione del singolo frammento, eventualmente di grosse                    
dimensioni, viene considerata essenzialmente per i possibili effetti            
domino causati dal danneggiamento di strutture di sostegno o dallo              
sfondamento di serbatoi ed apparecchiature.                                     
Data l'estrema ristrettezza dell'area interessata dall'impatto e                
quindi la bassa probabilita' che in quell'area si trovi in quel                 
preciso momento un determinato individuo, si ritiene che la                     
proiezione del singolo frammento di grosse dimensioni rappresenti un            
contribuente minore al rischio globale rappresentato dallo                      
stabilimento per il singolo individuo (in assenza di effetti                    
domino).                                                                        
Rilascio tossico                                                                
Ai fini della valutazione dell'estensione delle aree di danno                   
relative alla dispersione di gas o vapori tossici, sono stati presi a           
riferimento i seguenti parametri tipici:                                        
- IDLH ("Immediately Dangerous to Life and Health": fonte                       
NIOSH/OSHA): concentrazione di sostanza tossica fino alla quale                 
l'individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce           
per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da                
impedire l'esecuzione delle appropriate azioni protettive.                      
- LC50 (30 min, hmn): concentrazione di sostanza tossica, letale per            
inalazione nel 50% dei soggetti umani esposti per 30 minuti.                    
Nel caso in cui siano disponibili solo valori di LC50 per specie non            
umana e/o per tempi di esposizione diversi da 30 minuti, deve essere            
effettuata una trasposizione ai detti termini di riferimento mediante           
il metodo TNO.                                                                  
Si rileva che il tempo di esposizione di 30 minuti viene fissato                
cautelativamente sulla base della massima durata presumibile di                 
rilascio, evaporazione da pozza e/o passaggio della nube. In                    
condizioni impiantistiche favorevoli (ad esempio, sistema di                    
rilevamento di fluidi pericolosi con operazioni presidiate in                   
continuo, allarme e pulsanti di emergenza per chiusura valvole, ecc.)           
e a seguito dell'adozione di appropriati sistemi di gestione della              
sicurezza, come definiti nella normativa vigente, il gestore dello              
stabilimento puo' responsabilmente assumere, nelle proprie                      
valutazioni, tempi di esposizione significativamente diversi; ne                
consegue la possibilita' di adottare valori di soglia                           
corrispondentemente diversi da quelli di Tabella 2.                             
6.3. Criteri per la valutazione della compatibilita' territoriale e             
ambientale                                                                      
La valutazione della compatibilita' da parte delle autorita'                    
competenti, in sede di pianificazione territoriale e urbanistica,               
deve essere formulata sulla base delle informazioni acquisite dal               
gestore e, ove previsto, sulla base delle valutazioni dell'autorita'            
competente di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto             
1999, n. 334, opportunamente rielaborate ed integrate con altre                 
informazioni pertinenti.                                                        
Gli elementi tecnici, cosi' determinati, non vanno interpretati in              
termini rigidi e compiuti, bensi' utilizzati nell'ambito del processo           
di valutazione, che deve necessariamente essere articolato, prendendo           
in considerazione anche i possibili impatti diretti o indiretti                 
connessi all'esercizio dello stabilimento industriale o allo                    
specifico uso del territorio.                                                   
Il processo di valutazione tiene conto dell'eventuale impegno del               
gestore ad adottare misure tecniche complementari, ai sensi                     
dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.           
334.                                                                            
Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica potranno             
prevedere opportuni accorgimenti ambientali o edilizi che, in base              
allo specifico scenario incidentale ipotizzato, riducano la                     
vulnerabilita' delle costruzioni ammesse nelle diverse aree di                  
pianificazione interessate dalle aree di danno.                                 
In base alle definizioni date, la compatibilita' dello stabilimento             
con il territorio circostante va valutata in relazione alla                     
sovrapposizione delle tipologie di insediamento, categorizzate in               
termini di vulnerabilita' in tabella 1, con l'inviluppo delle aree di           
danno, come evidenziato dalle successive tabelle 3a e 3b. Le aree di            
danno corrispondenti alle categorie di effetti considerate                      
individuano quindi le distanze misurate dal centro di pericolo                  
interno allo stabilimento, entro le quali sono ammessi gli elementi             
territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie risultanti                 
dall'incrocio delle righe e delle colonne rispettivamente                       
considerate.                                                                    
6.3.1. Compatibilita' territoriale                                              
Tabella 3a - Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti            
Classe di probabilita'  Categorie di effetti     degli eventi                   
Elevata  Inizio  Lesioni  Lesioni     letalita'  letalita'                      
irreversibili  reversibili                                                      
    ABCDEF                                                                      
  10-4 - 10-6  EF  DEF  CDEF  BCDEF                                             
  10-3 - 10-4  F  EF  DEF  CDEF                                                 
  >>10-3  F  F  EF  DEF                                                         
Tabella 3b - Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti            
(per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza            
di variante urbanistica)                                                        
Classe di probabilita'  Categorie di effetti     degli eventi                   
Elevata  Inizio  Lesioni  Lesioni     letalita'  letalita'                      
irreversibili  reversibili                                                      
  DEF                                                                           
  10-4 - 10-6  F  EF  DEF  CDEF                                                 
  10-3 - 10-4  F  F  EF  DEF                                                    
  >>10-3  F  F  F  EF                                                           
Le lettere indicate nelle caselle delle tabelle 3a e 3b fanno                   
riferimento alle categorie territoriali descritte al punto 6.1.,                
mentre le categorie di effetti sono quelle valutate in base a quanto            
descritto al punto 6.2.                                                         
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.             
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 7 all'art. 12.              
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 10, comma 5, della legge regionale 25 novembre            
2002, n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 10 - Disciplina della denuncia di inizio attivita'                        
omissis                                                                         
5. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un              
vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione comunale ed il            
parere o l'atto di assenso comunque denominato non sia allegato alla            
denuncia, spetta allo Sportello unico per l'edilizia, entro dieci               
giorni dalla presentazione, richiedere all'autorita' preposta il                
rilascio del medesimo atto. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il           
responsabile dello Sportello unico per l'edilizia convoca una                   
conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni per             
l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero              
dall'esito della conferenza. La denuncia di inizio attivita' e' priva           
di effetti se l'assenso e' negato ovvero se la conferenza ha esito              
non favorevole.                                                                 
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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