REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

                CAPO III                                                        
        Polizia amministrativa locale                                           
          Art. 13                                                               
Comitato tecnico di polizia locale                                              
1. E' istituito un comitato tecnico in materia di polizia locale.               
2. Il comitato e' organo di consulenza e proposta alla Giunta                   
regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento                     
complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.              
3. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed e' composto:            
a) dall'Assessore regionale competente, o suo delegato, che lo                  
presiede;                                                                       
b) dai comandanti dei corpi di polizia municipale dei Comuni                    
capoluogo;                                                                      
c) da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati                
dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;                                      
d) da quattro comandanti di corpo di polizia municipale scelti tra i            
comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dalla                   
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
4. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti                 
istituzionali del comandante e, pertanto, non da' luogo ad alcun                
compenso o rimborso.  La struttura organizzativa regionale competente           
cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.                
5. Il comitato tecnico di polizia locale opera tenendo conto delle              
esigenze di coordinamento con le materie di cui all'articolo 2, comma           
3.                                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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