LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO III
Polizia amministrativa locale
Art. 13
Comitato tecnico di polizia locale
1. E' istituito un comitato tecnico in materia di polizia locale.
2. Il comitato e' organo di consulenza e proposta alla Giunta
regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento
complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.
3. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed e' composto:
a) dall'Assessore regionale competente, o suo delegato, che lo
presiede;
b) dai comandanti dei corpi di polizia municipale dei Comuni
capoluogo;
c) da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati
dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;
d) da quattro comandanti di corpo di polizia municipale scelti tra i
comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dalla
Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti
istituzionali del comandante e, pertanto, non da' luogo ad alcun
compenso o rimborso. La struttura organizzativa regionale competente
cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.
5. Il comitato tecnico di polizia locale opera tenendo conto delle
esigenze di coordinamento con le materie di cui all'articolo 2, comma
3.