LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 8 sexies
Funzioni regionali
1. La Regione, sentita la Commissione consiliare competente,
nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento di cui
all'articolo 4 del DLgs n. 267 del 2000, della Legge 5 gennaio 1994,
n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):
a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione
del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti
urbani secondo le finalita' di cui alla presente legge;
b) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere di
adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, per la
predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano
finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
c) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle dotazioni
strumentali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, la predisposizione del programma degli interventi, del
relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e
organizzativo.".