LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 13
Subingresso
1. Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi
o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione
all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente,
sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attivita' e che
il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6,
commi 1, 2 e 3.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, deve essere
dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attivita',
salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
3. Il subingresso in proprieta' o in gestione dell'attivita' e'
soggetto a denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19
della legge n. 241 del 1990 al Comune in cui ha sede l'esercizio e
puo' non implicare il rilascio di una nuova autorizzazione
all'esercizio dell'attivita'.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 3
Il testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, citata alla
nota all'art. 8, e' riportato alla stessa nota.