REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 12                                                               
Abrogazione dell'articolo 35                                                    
della legge regionale n. 31 del 2002                                            
1. L'articolo 35 della legge regionale n. 31 del 2002 e' abrogato.              
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'articolo 35 della legge regionale n. 31 del 2002,                 
citata alla nota al titolo, era il seguente:                                    
"Art. 35 - Disposizioni generali                                                
1. Le disposizioni contenute negli articoli 55, 56 e 57 del DPR n.              
380 del 2001 si applicano anche ai Comuni non classificati sismici,             
limitatamente ai criteri tecnico-costruttivi prestazionali delle                
strutture tridimensionali, costituite da singoli sistemi resistenti             
collegati tra loro e le fondazioni e disposti in modo da resistere              
alle azioni verticali e orizzontali. Tali criteri possono essere                
specificati con atto di indirizzo e coordinamento, assunto ai sensi             
dell'art. 34.                                                                   
2. Per gli interventi sugli edifici esistenti o loro parti, la                  
denuncia di inizio attivita' e il permesso di costruire devono essere           
corredati da elaborati tecnici idonei a realizzare:                             
a) un miglioramento strutturale, nei casi di interventi che                     
interessino una parte limitata dell'organismo edilizio;                         
b) un consolidamento strutturale delle singole parti e dell'intera              
costruzione, nei casi di un complesso di opere che risultino                    
necessarie ai sensi delle norme tecniche di cui all'art. 52 del DPR             
n. 380 del 2001.".                                                              

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina