LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12
Revisione degli allegati
1. La Giunta regionale provvede con propri atti alle modifiche del
contenuto degli allegati alla presente legge. Le relative
disposizioni entrano in vigore con la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del nuovo testo coordinato degli allegati
come modificati.
2. Le modifiche del contenuto dell'allegato B, che non costituiscano
il recepimento di norme statali o dell'Unione europea, sono compiute
previo parere della Commissione regionale per l'autotrasporto, ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera f).