REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

                TITOLO V                                                        
          DISPOSIZIONI FINALI                                                   
          Art. 12                                                               
Revisione degli allegati                                                        
1. La Giunta regionale provvede con propri atti alle modifiche del              
contenuto degli allegati alla presente legge. Le relative                       
disposizioni entrano in vigore con la pubblicazione nel Bollettino              
Ufficiale della Regione del nuovo testo coordinato degli allegati               
come modificati.                                                                
2. Le modifiche del contenuto dell'allegato B, che non costituiscano            
il recepimento di norme statali o dell'Unione europea, sono compiute            
previo parere della Commissione regionale per l'autotrasporto, ai               
sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera f).                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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