LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
Art. 12
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo operanti sul
territorio regionale e' pubblicato annualmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione e trasmesso all'organo governativo competente
ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle agenzie di
viaggio e turismo.
2. La Provincia da' tempestiva comunicazione alla Regione e
all'organo governativo di cui al comma 1 dell'avvenuto rilascio di
nuove autorizzazioni, dell'apertura o chiusura di filiali o sedi
secondarie, ovvero delle modifiche di elementi relativi
all'organizzazione dell'agenzia o della filiale o sede secondaria,
nonche' dei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'attivita'.