REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

          Art. 12                                                               
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo                                       
1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo operanti sul                     
territorio regionale e' pubblicato annualmente nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione e trasmesso all'organo governativo competente           
ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle agenzie di               
viaggio e turismo.                                                              
2. La Provincia da' tempestiva comunicazione alla Regione e                     
all'organo governativo di cui al comma 1 dell'avvenuto rilascio di              
nuove autorizzazioni, dell'apertura o chiusura di filiali o sedi                
secondarie, ovvero delle modifiche di elementi relativi                         
all'organizzazione dell'agenzia o della filiale o sede secondaria,              
nonche' dei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'attivita'.             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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