REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                TITOLO II                                                       
             SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI                                    
             E SERVIZI SOCIALI                                                  
                  CAPO I                                                        
     Sistema locale dei servizi sociali a rete                                  
          Art. 12                                                               
Assegni di cura                                                                 
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono benefici di carattere               
economico finalizzati a favorire le opportunita' di vita indipendente           
delle persone in condizione di non autosufficienza, anche sostenendo            
il necessario lavoro di cura. La Regione e gli Enti locali                      
riconoscono altresi' benefici di carattere economico per sostenere              
l'affidamento familiare di minori previsto dall'articolo 2, comma 1             
della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una                    
famiglia).                                                                      
2. I benefici economici indicati al comma 1, denominati assegni di              
cura, sono previsti a favore di:                                                
a) persone in condizione di non autosufficienza, in grado di                    
procurarsi direttamente le prestazioni sociali e socio-sanitarie                
previste dal programma assistenziale individualizzato di cui                    
all'articolo 7, comma 3;                                                        
b) famiglie che garantiscono le prestazioni socio-sanitarie previste            
dal programma assistenziale individualizzato, per consentire la                 
permanenza al domicilio di persone non autosufficienti;                         
c) famiglie e persone singole che accolgono minori in affidamento               
familiare, secondo quanto previsto dalla Legge n. 184 del 1983.                 
3. Possono ottenere l'assegno di cura di cui al comma 2, lettera b)             
le famiglie presso cui vive la persona in condizione di non                     
autosufficienza. Possono altresi' ottenere l'assegno di cura i                  
congiunti non conviventi o altre persone non legate da vincoli di               
parentela, purche' abbiano relazioni significative con la persona da            
assistere e che assicurino un effettivo ed adeguato aiuto.                      
4. Le prestazioni garantite ai sensi del comma 2 integrano i servizi            
e le prestazioni compresi nei livelli essenziali sociali e                      
socio-sanitari, previsti nel programma assistenziale                            
individualizzato, garantiti dai Comuni e dalle Aziende unita'                   
sanitarie locali.                                                               
5. Il Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva le                   
condizioni per la concessione degli assegni di cura, la loro entita',           
le procedure di concessione e le modalita' di controllo                         
dell'attuazione da parte del responsabile del caso del programma                
assistenziale individualizzato o, per i minori in affidamento                   
familiare, del progetto educativo individuale. Con la medesima                  
direttiva il Consiglio definisce inoltre l'indicatore della                     
situazione economica per accedere agli assegni, secondo i principi              
del DLgs 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di             
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono              
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della             
Legge 27 dicembre 1997, n. 449).                                                
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 184 del 1983 e' il           
seguente:                                                                       
"Art. 2                                                                         
1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,             
nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi                 
dell'articolo 1, e' affidato ad una famiglia, preferibilmente con               
figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il             
mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di            
cui egli ha bisogno.                                                            
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) La Legge 4 maggio 1983, n. 184 concerne Diritto del minore ad una            
famiglia.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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