REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 12                                                               
Localizzazione di impianti produttivi                                           
previsti nei programmi d'area                                                   
1. Per la concessione di contributi volti all'acquisizione di aree e            
alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria             
ai fini della localizzazione di impianti produttivi previsti nei                
programmi d'area a norma di quanto disposto dalla legge regionale 19            
agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area) e'           
disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul Cap. 22210            
nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8260 - Contributi a sostegno della             
localizzazione di impianti produttivi previsti nei programmi d'area.            
Esercizio 2004: Euro 1.550.000,00.                                              
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 concerne Norme in materia           
di programmi speciali d'area.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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