REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

          Art. 12                                                               
Convenzioni con gli Enti locali                                                 
1. La domanda di convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera            
e) deve essere rivolta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio                  
regionale che la esamina ed approva ad ogni effetto il relativo atto,           
d'intesa con il Difensore civico.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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