REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

                CAPO III                                                        
        Polizia amministrativa locale                                           
          Art. 12                                                               
Funzioni della Regione                                                          
1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarieta' delle funzioni ai            
sensi dell'articolo 118, comma primo della Costituzione, esercita, in           
materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento,            
indirizzo, raccomandazione tecnica, nonche' di sostegno all'attivita'           
operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli              
appartenenti alla polizia locale.                                               
2. La Giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la                
Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato                 
tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo             
in materia di:                                                                  
a) sistema informativo della polizia locale;                                    
b) criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la relativa               
formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente           
rappresentative;                                                                
c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa                
locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti           
alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali,                   
dipendenti dai rispettivi enti di gestione;                                     
d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni,                  
nonche' altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i                 
cittadini.                                                                      
3. La Giunta regionale d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie             
locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, emana             
raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attivita',           
al reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla            
dotazione di mezzi e strumentazione operativa della polizia locale,             
comprensiva degli apparati automatici di controllo. A tal fine la               
Regione, anche avvalendosi della scuola specializzata regionale di              
polizia locale di cui all'articolo 18, attua le necessarie iniziative           
di studio ed approfondimento.                                                   
4. La Regione promuove l'attivazione di un numero telefonico unico              
per l'accesso alla polizia municipale su tutto il territorio                    
regionale e analogamente procede per la polizia provinciale.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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