LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
CAPO II
Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale
Art. 12
Aggiornamento delle liste di leva
1. La Regione trasmette agli Uffici leva dei Comuni l'elenco dei
cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario,
concludendo il periodo d'impiego individuato ai sensi della presente
legge, allo scopo di provvedere all'aggiornamento delle posizioni
individuali dei cittadini residenti in riferimento all'articolo 52
della Costituzione ed alla relativa legislazione applicativa, nella
previsione di eventuali richiami in servizio alle condizioni previste
per gli obiettori di coscienza all'articolo 13 della legge n. 230 del
1998.
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1998, n. 230
(concernente Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e' il
seguente:
"Art. 13
1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della
presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' tutti coloro i quali si siano
avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono
soggetti, sino all'eta' prevista per i cittadini che hanno prestato
servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamita'.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco
dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali
e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al
servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di
coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto,
siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le
condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla
protezione civile ed alla Croce rossa.".