REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

            CAPO II                                                             
      Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale                   
          Art. 12                                                               
Aggiornamento delle liste di leva                                               
1. La Regione trasmette agli Uffici leva dei Comuni l'elenco dei                
cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario,               
concludendo il periodo d'impiego individuato ai sensi della presente            
legge, allo scopo di provvedere all'aggiornamento delle posizioni               
individuali dei cittadini residenti in riferimento all'articolo 52              
della Costituzione ed alla relativa legislazione applicativa, nella             
previsione di eventuali richiami in servizio alle condizioni previste           
per gli obiettori di coscienza all'articolo 13 della legge n. 230 del           
1998.                                                                           
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1998, n. 230                      
(concernente Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e' il            
seguente:                                                                       
"Art. 13                                                                        
1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della             
presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive            
modificazioni ed integrazioni, nonche' tutti coloro i quali si siano            
avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono            
soggetti, sino all'eta' prevista per i cittadini che hanno prestato             
servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamita'.                   
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco             
dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.                         
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali           
e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al                 
servizio civile.                                                                
4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di              
coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto,               
siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le           
condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla                  
protezione civile ed alla Croce rossa.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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