LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 11
Orientamento
1. La Regione e gli Enti locali, in attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, sostengono interventi e servizi di orientamento
svolti dai soggetti formativi, anche in collaborazione con le
famiglie, al fine di supportare le persone nella formulazione ed
attuazione consapevole delle proprie scelte formative e
professionali.
2. La funzione di orientamento si esplica:
a) nell'educazione alla scelta, che consiste in attivita' finalizzate
a favorire la comprensione e l'espressione di interessi, attitudini
ed inclinazioni degli studenti, nel contesto dei percorsi di
istruzione e di formazione, a partire dalla scuola secondaria di
primo grado;
b) nell'educazione alle opportunita' professionali, che consiste in
attivita' finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del
lavoro.
3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, e
le Province sostengono le istituzioni scolastiche e gli organismi di
formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni
di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei
docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati
strumenti.