REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

                TITOLO V                                                        
          DISPOSIZIONI FINALI                                                   
          Art. 11                                                               
Sanzioni                                                                        
1. La Provincia ed i relativi incaricati provvedono all'applicazione            
delle sanzioni previste dalla presente legge secondo le norme di cui            
alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina                          
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza                   
regionale).                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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