REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 11                                                               
Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 30 del 1998                             
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della L.R. n. 30 del 1998, e' cosi'              
sostituito:                                                                     
"1. La Regione, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 8,               
promuove la stipula di accordi di programma con gli Enti locali al              
fine di realizzare interventi per la riorganizzazione della mobilita'           
e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico               
finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato.".                       
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della L.R. n. 30 del 1998, e' cosi'              
sostituito:                                                                     
"5. Gli indirizzi, di cui all'articolo 8, per la stipula degli                  
accordi di programma sono oggetto di confronto preventivo con le                
organizzazioni sindacali, le associazioni imprenditoriali e                     
ambientali, dei consumatori e degli utenti.".                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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