LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
Art. 11
Chiusura temporanea dell'agenzia
1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una
sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare,
indicandone i motivi, il periodo e la durata, la Provincia di
competenza. Tale informazione deve altresi' essere fornita agli
utenti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno
trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di
chiusura.
2. Il termine di chiusura non puo' essere superiore a sei mesi
all'anno. E' ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a
tre mesi, in base a comprovate ragioni, da concedersi con
provvedimento della Provincia di competenza.
3. Nel caso in cui la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al comma
1 o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, la
Provincia determina l'avvio del procedimento di revoca
dell'autorizzazione.