REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

              TITOLO III                                                        
       DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE                                     
        E MODIFICATIVE                                                          
         DI NORME PRECEDENTI                                                    
          Art. 11                                                               
Applicazione delle disposizioni in materia di interessi                         
1. Ai rapporti di credito e debito relativi a tributi regionali la              
Regione applica gli  interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961,            
n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in                 
materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).                          
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge 26 gennaio 1961, n. 29 concerne Norme per la disciplina             
della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte                  
indirette sugli affari.                                                         

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