LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 11
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e) della legge
regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione
nella gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a
destinazione vincolata, la Giunta regionale e' autorizzata ad
apportare per l'esercizio finanziario 2004, ove necessario, con
proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti
di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla
medesima unita' previsionale di base per le unita' previsionali di
base di cui all'Elenco "E" allegato alla presente legge, nel limite
dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato,
dall'Unione Europea e da altri soggetti e nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera e) della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
omissis
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima
unita' previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione
vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;
omissis".