REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 11                                                               
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo                                 
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa                                  
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale             
23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale           
per la cooperazione) sono disposte, per l'esercizio 2004, le seguenti           
autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi                   
nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.2.7120 -                   
Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:                          
a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e qualificazione delle              
imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e                   
successive modifiche)" Euro: 300.000,00                                         
b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di           
programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalita' di cui               
all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f),              
g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)" Euro:                    
300.000,00.                                                                     
2. Nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8230 - Promozione e                         
qualificazione delle imprese cooperative, sono disposte le seguenti             
autorizzazioni di spesa a valere sui sottoindicati capitoli:                    
a) Cap. 21220 "Contributo per la costituzione del fondo consortile              
del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (art. 7, L.R. 23           
marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)" Esercizio 2004: Euro                 
500.000,00                                                                      
b) Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del           
consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7 bis,              
L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)" Esercizio 2004:              
Euro 258.000,00.                                                                
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 concerne Disposizioni di             
principio e disciplina generale per la cooperazione.                            
2) Il testo dell'art.2 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22               
concernente Disposizioni di principio e disciplina generale per la              
cooperazione e' il seguente:                                                    
"Art. 2 - Servizi per la cooperazione                                           
1. La Regione Emilia-Romagna promuove specifici interventi per                  
facilitare la promozione e la qualificazione dell'impresa                       
cooperativa, in quanto operante nei settori di competenza regionale.            
In particolare tali interventi possono riguardare servizi e progetti            
di particolare rilevanza relativi a:                                            
a) attivita' finalizzate alla valorizzazione del lavoro e delle                 
capacita' professionali;                                                        
b) consulenza tecnico-manageriale per il potenziamento e la                     
razionalizzazione aziendale;                                                    
c) attivita' di assistenza e consulenza finanziaria al fine di                  
agevolare l'accesso ai canali di credito e di coordinare i possibili            
strumenti finanziari in rapporto alle esigenze delle imprese;                   
d) diffusione e trasferimento di conoscenze e competenze nel settore            
dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle                  
iniziative volte all'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche            
che incrementino la produttivita' e la competitivita';                          
e) preparazione di studi di mercato e progetti di fattibilita' per              
processi di ammodernamento e di nuova localizzazione delle imprese;             
f) attivita' di ricerca caratterizzate da contenuti particolarmente             
rilevanti ai fini dello sviluppo del settore cooperativo;                       
g) assistenza e promozione per programmi di commercializzazione e di            
sviluppo dell'esportazione;                                                     
h) costituzione di servizi per la certificazione e il controllo                 
dell'andamento finanziario, organizzativo e produttivo delle                    
Cooperative.".                                                                  
3) Il testo dell'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22              
concernente Disposizioni di principio e disciplina generale per la              
cooperazione e' il seguente:                                                    
"Art. 3 - Modalita' e criteri per la fornitura dei servizi                      
1. Per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2 la Regione puo'               
stipulare convenzioni con associazioni, enti, societa' pubbliche e              
private che svolgono, con comprovata qualificazione, attivita' di               
servizio alle imprese cooperative.                                              
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,           
stabilisce procedure e modalita' per la definizione delle                       
convenzioni.                                                                    
3. Sempre ai fini della attuazione dell'art. 2 la Regione coordina              
l'attivita' degli organismi di emanazione regionale operanti nel                
campo dei servizi alle imprese.".                                               
4) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 e'           
citato alla nota 2 del presente articolo.                                       
5) Il testo dell'art.5, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g), della            
legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 concernente Disposizioni di                
principio e disciplina generale per la cooperazione e' il seguente:             
"Art. 5 - Programmi di integrazione e sviluppo                                  
omissis                                                                         
2. I progetti possono essere presentati tramite le associazioni                 
regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, da consorzi di           
cooperative, da piu' cooperative in forma associata; essi debbono               
includere:                                                                      
a) iniziative di integrazione intercooperativa;                                 
b) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione;                
c) tutela e controllo della qualita' delle produzioni;                          
d) omissis;                                                                     
e) assistenza finanziaria;                                                      
f) formazione e informazione professionali;                                     
g) strutturazione organizzativa.".                                              
Comma 2                                                                         
6) Il testo dell'art. 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22              
concernente Disposizioni di principio e disciplina generale per la              
cooperazione e' il seguente:                                                    
"Art. 7 - Costituzione di un consorzio fidi regionale per la                    
cooperazione                                                                    
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la creazione di un Consorzio              
fidi regionale tra imprese cooperative.                                         
1-bis. Il Consorzio puo' associare, sulla base del proprio statuto,             
in misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro,             
operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, non costituiti           
in forma cooperativa. Gli interventi a favore di detti soggetti non             
possono essere finanziati con fondi di cui alla presente legge.                 
2. Il Consorzio, oltre la prestazione di garanzie fideiussorie,                 
svolge le attivita' di consulenza e assistenza in materia finanziaria           
previste dall'art. 2 e promuove la stipulazione di convenzioni con il           
sistema creditizio, per facilitare l'accesso al credito da parte                
delle cooperative. Il Consorzio interviene per favorire programmi di            
investimento per lo sviluppo delle cooperative.                                 
3. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla formazione del fondo             
consortile.                                                                     
4. Il Consiglio regionale con propria delibera determina i criteri              
per l'individuazione dei destinatari dei servizi del Consorzio, le              
modalita' di concessione e i vincoli di destinazione del contributo             
al fondo.                                                                       
5. L'erogazione del contributo e' condizionata all'approvazione dello           
Statuto del Consorzio e alla nomina di uno o piu' rappresentanti                
della Regione nel Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio           
regionale.                                                                      
5-bis. In caso di scioglimento del consorzio fidi, i contributi                 
regionali conferiti ed ancora giacenti, nonche' le somme maturate a             
titolo di interessi, devono essere restituiti alla Regione.".                   
7) Il testo dell'art. 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 e'           
citato alla nota 6 del presente articolo.                                       
8) Il testo dell'art. 7-bis della legge regionale 23 marzo 1990, n.             
22 concernente Disposizioni di principio e disciplina generale per la           
cooperazione e' il seguente:                                                    
"Art. 7-bis - Contributi integrativi                                            
1. La Regione puo', in relazione all'operativita' conseguita dal                
consorzio, integrare il fondo consortile di cui all'art. 7 mediante             
la concessione di contributi.                                                   
2. La Giunta regionale determina le modalita' per la concessione dei            
contributi di cui al comma 1 e stabilisce i vincoli di destinazione.            
3. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi                
erogati dalla Regione al fondo rischi consortile devono essere                  
prioritariamente destinati all'incremento del fondo stesso e potranno           
essere eventualmente utilizzati, nella misura massima del trenta per            
cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del                
fondo stesso.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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