REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

              CAPO III                                                          
        Norme di pianificazione e di salvaguardia                               
          Art. 11                                                               
Consultazione della popolazione                                                 
1. La popolazione e' consultata nei casi previsti dall'articolo 23              
del decreto legislativo n. 334 del 1999. Qualora se ne ravvisi la               
necessita' puo' essere convocata una Conferenza di Servizi ai sensi             
del citato articolo.                                                            
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.             
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' il seguente:                                 
"Art. 23 - Consultazione della popolazione                                      
1. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere           
il proprio parere nei casi di:                                                  
a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui               
all'articolo 9;                                                                 
b) modifiche di cui all'articolo 10, quando tali modifiche sono                 
soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del                     
territorio prevista dal presente decreto;                                       
c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli                
stabilimenti esistenti.                                                         
2. Il parere di cui al comma 1 e' espresso nell'ambito del                      
procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del                    
procedimento di valutazione di impatto ambientale con le modalita'              
stabilite dalle Regioni o dal Ministro dell'Ambiente, secondo le                
rispettive competenze, che possono prevedere la possibilita' di                 
utilizzare la Conferenza di Servizi con la partecipazione dei                   
rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della             
societa' civile, qualora si ravvisi la necessita' di comporre                   
conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla                
delocalizzazione di impianti nonche' alla urbanizzazione del                    
territorio.".                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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