REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20

TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02

                 TITOLO I                                                       
            PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                              
            CAPO II                                                             
          Livelli, strumenti ed efficacia                                       
          della pianificazione                                                  
          Art. 11                                                               
Efficacia delle previsioni dei piani                                            
1. Ai fini della presente legge, le previsioni degli strumenti di               
pianificazione territoriale e urbanistica si distinguono in                     
indirizzi, direttive e prescrizioni. In particolare:                            
a) per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare                   
obiettivi per la predisposizione dei piani sottordinati e dei piani             
settoriali del medesimo livello di pianificazione, riconoscendo                 
ambiti di discrezionalita' nella specificazione e integrazione delle            
proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle                
specifiche realta' locali;                                                      
b) per direttive si intendono le disposizioni che devono essere                 
osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sottordinati e             
dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione;                    
c) per prescrizioni si intendono le disposizioni dei piani,                     
predisposte nel rispetto dei principi di cui all'art. 9 e                       
nell'osservanza degli ambiti delle materie di pertinenza dei piani              
stessi, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni                 
disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni                 
consentite.                                                                     
2. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed               
attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo             
le modalita' previste dal piano, e prevalgono sulle disposizioni                
incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e               
negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono               
tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di             
pianificazione e degli atti amministrativi non piu' attuabili per               
contrasto con le prescrizioni sopravvenute.                                     
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica                   
esplicitano l'efficacia delle proprie disposizioni, attenendosi a               
quanto previsto dal comma 1.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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