TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO II
Livelli, strumenti ed efficacia
della pianificazione
Art. 11
Efficacia delle previsioni dei piani
1. Ai fini della presente legge, le previsioni degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica si distinguono in
indirizzi, direttive e prescrizioni. In particolare:
a) per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare
obiettivi per la predisposizione dei piani sottordinati e dei piani
settoriali del medesimo livello di pianificazione, riconoscendo
ambiti di discrezionalita' nella specificazione e integrazione delle
proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle
specifiche realta' locali;
b) per direttive si intendono le disposizioni che devono essere
osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sottordinati e
dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione;
c) per prescrizioni si intendono le disposizioni dei piani,
predisposte nel rispetto dei principi di cui all'art. 9 e
nell'osservanza degli ambiti delle materie di pertinenza dei piani
stessi, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni
disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni
consentite.
2. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed
attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo
le modalita' previste dal piano, e prevalgono sulle disposizioni
incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e
negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono
tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di
pianificazione e degli atti amministrativi non piu' attuabili per
contrasto con le prescrizioni sopravvenute.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
esplicitano l'efficacia delle proprie disposizioni, attenendosi a
quanto previsto dal comma 1.