REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

          Art. 11                                                               
Relazioni e pubblicita' delle attivita'                                         
1. Il Difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al                  
Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta                 
regionale una relazione sull'attivita' svolta, corredata da                     
osservazioni e proposte.                                                        
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai              
consiglieri regionali.                                                          
3. Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui la                    
relazione riguardi interventi sugli enti di cui all'articolo 2, comma           
1, invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli enti           
stessi.                                                                         
4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza,              
esamina e discute la relazione entro due mesi dalla presentazione;              
tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le                    
determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i           
componenti degli Organi statutari della Regione ad adottare le                  
ulteriori misure necessarie.                                                    
5. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di                  
urgente considerazione, il Difensore civico puo' inviare in ogni                
momento relazioni apposite ai Presidenti del Consiglio e della Giunta           
per l'esame da parte dei consiglieri regionali e puo' rendere                   
direttamente pubblici i risultati delle proprie attivita'.                      
6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel                
Bollettino Ufficiale della Regione nonche' rese pubbliche secondo               
ulteriori eventuali modalita' ritenute opportune.                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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