REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

                CAPO III                                                        
        Polizia amministrativa locale                                           
          Art. 11                                                               
Esercizio delle funzioni                                                        
di polizia amministrativa locale                                                
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni in materia            
di polizia amministrativa locale nella regione Emilia-Romagna, in               
conformita' a quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo,                 
lettera h) della Costituzione.                                                  
2. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite                  
dall'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.            
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato              
alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della                
Legge 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dall'insieme coordinato            
delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della                 
regione.                                                                        
3. I Comuni esercitano, ai sensi dell'articolo 118 della                        
Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale,               
salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di                
appositi corpi di polizia municipale.                                           
4. Le Province, per l'esercizio delle funzioni di polizia                       
amministrativa locale loro attribuite dall'articolo 14, istituiscono            
corpi di polizia provinciale.                                                   
5. La presente legge definisce le caratteristiche strutturali minime            
dei corpi, al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza                   
nell'esercizio delle funzioni. I Comuni le cui dimensioni                       
organizzative non consentono l'istituzione del corpo di polizia                 
municipale svolgono, salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 1,            
le relative attivita' in forma associata, mediante corpi                        
intercomunali, anche organizzati in servizi comunali.                           
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo            
1998, n. 112 (concernente Conferimento di funzioni e compiti                    
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in                 
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:            
"Art. 159 - Definizioni                                                         
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia                
amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad               
evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti              
giuridici ed alle cose nello svolgimento di attivita' relative alle             
materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate,           
delle Regioni e degli Enti locali, senza che ne risultino lesi o                
messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione                   
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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