LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
CAPO II
Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale
Art. 11
Benefici e riconoscimenti da parte degli Enti locali
1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto,
ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), possono deliberare,
nei limiti delle proprie competenze, riduzioni o esenzioni sui
tributi locali a favore degli Enti di servizio civile iscritti
nell'Elenco regionale.
2. Gli Enti locali possono, altresi', nei limiti delle proprie
competenze, prevedere benefici e riconoscimenti a favore dei
volontari in servizio civile per le stesse finalita' ed entro i
limiti previsti dalla presente legge, nonche' dal documento di
programmazione triennale di cui all'articolo 7.
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concerne Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.