REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

            TITOLO II                                                           
      REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI                                      
          Art. 11                                                               
Disposizioni per i distributori automatici                                      
1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione           
di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale                   
attivita' e all'uopo attrezzati e' soggetta alle disposizioni                   
concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di              
alimenti e bevande di cui all'articolo 8.                                       
2. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 1 si applicano le              
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998.                     
3. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi             
gradazione.                                                                     
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 2                                                                         
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 concerne (Riforma della            
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo             
4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59).                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina