REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

                  TITOLO IV                                                     
          NORME SU SCUOLE NAUTICHE                                              
          E OFFICINE PER LA REVISIONE AUTO                                      
          Art. 10                                                               
Officine per la revisione auto                                                  
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle imprese di                     
autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni di veicoli di cui              
all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il           
titolare dell'impresa individuale, o il responsabile tecnico nei casi           
di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica             
n. 495 del 1992, deve aver superato il corso di formazione di cui               
all'articolo 8, comma 1, lettera b) della presente legge. Il                    
requisito vale per le domande di autorizzazione presentate dopo il              
termine di attivazione dei corsi di formazione.                                 
2. I titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate in data           
antecedente al termine di cui al comma 1, devono frequentare il corso           
di formazione superando la prova finale entro la seconda sessione               
dalla attivazione dei corsi. Il termine e' prorogato alla quarta                
sessione dalla attivazione dei corsi, per i titolari o i responsabili           
tecnici di imprese autorizzate i quali abbiano gia' frequentato                 
presso un ente di formazione un corso per l'esecuzione delle                    
revisioni di veicoli. In caso di inosservanza di tali termini la                
Provincia provvede alla sospensione dell'autorizzazione all'impresa             
fino all'accertato superamento del corso di formazione da parte del             
titolare o del responsabile tecnico dell'impresa.                               
3. Nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 8, comma 1, possono              
essere previsti contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi                  
differenziati per i titolari o i responsabili tecnici i quali abbiano           
gia' frequentato presso un ente di formazione un corso per                      
l'esecuzione delle revisioni di veicoli.                                        
4. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate            
all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei                    
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta             
dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle                 
tariffe relative alle revisioni.                                                
5. La Provincia provvede in particolare a verificare, anche tramite             
periodica attivita' ispettiva:                                                  
a) l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8                
della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di             
commercio, industria, artigianato e agricoltura) o nell'albo delle              
imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.           
443 (Legge quadro per l'artigianato), per l'esercizio dell'attivita'            
di autoriparazione di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992,           
n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione                 
stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione);                       
b) l'esercizio effettivo di tutte le attivita' di cui all'articolo 1,           
comma 3, della legge n. 122 del 1992;                                           
c) il possesso di adeguata capacita' finanziaria, secondo parametri             
prestabiliti;                                                                   
d) il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni,                 
accertato dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti                 
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;                   
e) il possesso in capo al titolare dell'impresa o al responsabile               
tecnico dei requisiti personali e professionali di cui all'articolo             
240, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495            
del 1992;                                                                       
f) la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui            
sono annotate le istanze di revisione;                                          
g) la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni               
fissate a norma dell'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo             
n. 285 del 1992.                                                                
6. L'esercizio della vigilanza amministrativa e' svolto dalla                   
Provincia secondo la procedura di cui all'articolo 336 del decreto              
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. L'applicazione delle           
sanzioni previste puo' essere compiuta anche sulla base degli esiti             
delle verifiche effettuate dagli uffici del Dipartimento dei                    
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei                    
trasporti.                                                                      
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285           
del 1992, citato alla nota 7) all'art. 2, e' riportato alla nota 10)            
all'art. 2.                                                                     
2) Il testo dell'articolo 240 del decreto del Presidente della                  
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di             
attuazione del nuovo codice della strada) e' il seguente:                       
"Art. 240 - (Art. 80 Cod. Str.) Requisiti dei titolari delle imprese            
e dei responsabili tecnici                                                      
1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa              
individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o             
in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del                    
responsabile tecnico, sono i seguenti:                                          
a) avere raggiunto la maggiore eta';                                            
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di             
sicurezza personale o a misure di prevenzione;                                  
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o                     
dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per                   
dichiarazione di fallimento;                                                    
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunita'            
Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunita'              
Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita';             
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non                
essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444           
del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti           
penali;                                                                         
f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base a             
certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune            
di esercizio dell'attivita';                                                    
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di           
maturita' scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve             
in ingegneria;                                                                  
h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo            
le modalita' stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.                
2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attivita'           
in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o                 
presso il consorzio cui e' stata rilasciata la concessione stessa. Il           
responsabile tecnico non puo' operare presso piu' di una sede                   
operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il              
servizio di revisione ed e' tenuto a presenziare e certificare                  
personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si                
riferiscono alla sua responsabilita'. In caso di temporanea assenza             
od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo puo' essere               
sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai            
soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti               
terrestri.".                                                                    
Comma 5                                                                         
3) Il testo dell'articolo 8 della legge n. 580 del 1993,                        
dell'articolo 5 della legge n. 443 del 1985 e dell'articolo 1 della             
legge n. 122 del 1992 e' rispettivamente il seguente:                           
"Art. 8 - Registro delle imprese                                                
1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro            
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.                       
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in                 
conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche'            
alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al               
comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice                 
delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.               
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella            
persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera             
di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella             
Gazzetta Ufficiale.                                                             
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli             
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i             
piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del medesimo codice e             
le societa' semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui            
alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in una                 
sezione speciale del registro delle imprese.                                    
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali  ha funzione di certificazione           
anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti                
dalle leggi speciali.                                                           
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione,               
secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il                 
funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare                
completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese                   
soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione           
su tutto il territorio nazionale.                                               
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare           
piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di             
entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di           
commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di             
cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.            
2011, e successive modificazioni.                                               
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23             
agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'industria, del              
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e           
giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore             
della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del                 
presente articolo che dovranno prevedere in particolare:                        
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il                  
registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' per           
azioni e a responsabilita' limitata e con il Bollettino ufficiale               
delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n.             
256, e successive modificazioni;                                                
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a                
chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel                  
registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di               
atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza            
di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per           
il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle           
imprese, in conformita' alle norme vigenti;                                     
c) particolari procedure agevolative e semplificative per                       
l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro,                  
evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico               
delle imprese;                                                                  
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di                    
commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed           
amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro                
delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni           
di adempimenti a carico delle imprese.                                          
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti               
nelle sezioni speciali  del registro, l'importo del diritto annuale             
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede            
di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo            
dell'importo previsto per le ditte individuali.                                 
10. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico               
approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive            
modificazioni.                                                                  
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese,            
le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata            
in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati            
gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro            
delle imprese.                                                                  
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore           
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.               
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e               
all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine             
di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di                  
ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il           
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita'               
disposte dal regolamento di cui al comma 8.".                                   
"Art. 5 - Albo delle imprese artigiane                                          
E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale               
sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui            
agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro           
delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20                   
settembre 1934, n. 2011.                                                        
La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di            
modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati                
articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono                   
annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla                   
presentazione.                                                                  
L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa' a                       
responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui           
alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma                       
dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui                       
all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica                    
artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale,                 
sempreche' la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,            
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo              
produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli                
organi deliberanti della societa'.                                              
In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta sentenza che                   
dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore                    
artigiano, la relativa impresa puo' conservare, su richiesta,                   
l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno           
dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di                
cinque anni o fino al compimento della maggiore eta' dei figli                  
minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal                
coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei             
figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o              
inabilitato.                                                                    
L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la concessione            
delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.                            
Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20           
per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i                
limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione           
all'albo di cui al primo comma del presente articolo.                           
Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni           
di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di                
quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla                 
prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese                
artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni               
relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o              
all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971,             
n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative                  
statali.                                                                        
Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una             
denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa             
non e' iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto               
vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese che non                
siano iscritti nella separata sezione di detto albo.                            
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e'               
inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione                        
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino            
a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla              
legge 24 novembre 1981, n. 689.".                                               
"Art. 1 - Attivita' di autoriparazione                                          
1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza nella              
circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese            
di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attivita' di                 
manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli            
a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e               
carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di               
seguito denominata "attivita' di autoriparazione".                              
2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi             
di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente,            
anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di           
cui al comma 1, nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e                 
complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non              
rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di lavaggio,           
di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria,            
del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi                 
lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere                
effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela                
dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonche'             
l'attivita' di commercio di veicoli.                                            
3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si               
distingue nelle attivita' di:                                                   
a) meccanica e motoristica;                                                     
b) carrozzeria;                                                                 
c) elettrauto;                                                                  
d) gommista.".                                                                  
4) Il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.           
122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale           
e disciplina dell'attivita' di autorizzazione) e' riportato alla nota           
3) al presente articolo.                                                        
5) Il testo dell'art. 240, commi 1 e 2, del decreto del Presidente              
della Repubblica n. 495 del 1992, citato alla nota 2) al presente               
articolo, e' riportato alla stessa nota.                                        
6) Il testo dell'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo n.              
285 del 1992, citato alla nota 7) all'art. 2, e' il seguente:                   
"Art. 80 - Revisioni                                                            
omissis                                                                         
12 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio                
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,             
stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal                 
Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al                
comma 8, nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle                   
officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle              
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti                   
terrestri, ai sensi del comma 10.                                               
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
7) Il testo dell'articolo 336 del decreto del Presidente della                  
Repubblica n. 495 del 1992, citato alla nota 2) al presente articolo            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 336 - (Art. 123 Cod. Str.) Vigilanza tecnica sulle autoscuole             
1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della                 
Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede              
l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere             
svolta con attivita' ispettiva anche durante lo svolgimento delle               
lezioni e durante l'effettuazione degli esami.                                  
Sono, in particolare, soggette a controllo:                                     
a) la capacita' didattica del personale;                                        
b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;                            
c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;                               
d) l'idoneita' dei locali;                                                      
e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di              
esame nell'arco di sei mesi;                                                    
f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli                
esami;                                                                          
g) la regolare esecuzione dei corsi;                                            
h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti,           
ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice.                           
2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio                       
dell'attivita' di vigilanza viene redatto un verbale in cui si                  
evidenziano le irregolarita' riscontrate nel funzionamento                      
dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate                
immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio                 
amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante             
consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o                   
mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.              
3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio            
amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione,               
entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di                
ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie             
giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale                
della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute                    
sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto,                  
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida           
il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il           
responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di           
ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarita' entro un                 
termine che, in ogni caso, non potra' essere inferiore a quindici               
giorni.                                                                         
4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3,                   
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.                   
provvede ad informare l'autorita' competente al rilascio                        
dell'autorizzazione, affinche' adotti i provvedimenti sanzionatori di           
cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni              
dalla ricezione di tale comunicazione.                                          
5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3            
e 4 e' fatta salva la facolta' del direttore dell'ufficio provinciale           
della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti           
ritenute piu' idonee a garantire l'osservanza della normativa                   
vigente.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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