LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
TITOLO IV
NORME SU SCUOLE NAUTICHE
E OFFICINE PER LA REVISIONE AUTO
Art. 10
Officine per la revisione auto
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle imprese di
autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni di veicoli di cui
all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il
titolare dell'impresa individuale, o il responsabile tecnico nei casi
di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 495 del 1992, deve aver superato il corso di formazione di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera b) della presente legge. Il
requisito vale per le domande di autorizzazione presentate dopo il
termine di attivazione dei corsi di formazione.
2. I titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate in data
antecedente al termine di cui al comma 1, devono frequentare il corso
di formazione superando la prova finale entro la seconda sessione
dalla attivazione dei corsi. Il termine e' prorogato alla quarta
sessione dalla attivazione dei corsi, per i titolari o i responsabili
tecnici di imprese autorizzate i quali abbiano gia' frequentato
presso un ente di formazione un corso per l'esecuzione delle
revisioni di veicoli. In caso di inosservanza di tali termini la
Provincia provvede alla sospensione dell'autorizzazione all'impresa
fino all'accertato superamento del corso di formazione da parte del
titolare o del responsabile tecnico dell'impresa.
3. Nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 8, comma 1, possono
essere previsti contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi
differenziati per i titolari o i responsabili tecnici i quali abbiano
gia' frequentato presso un ente di formazione un corso per
l'esecuzione delle revisioni di veicoli.
4. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate
all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta
dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle
tariffe relative alle revisioni.
5. La Provincia provvede in particolare a verificare, anche tramite
periodica attivita' ispettiva:
a) l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura) o nell'albo delle
imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.
443 (Legge quadro per l'artigianato), per l'esercizio dell'attivita'
di autoriparazione di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992,
n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione
stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione);
b) l'esercizio effettivo di tutte le attivita' di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge n. 122 del 1992;
c) il possesso di adeguata capacita' finanziaria, secondo parametri
prestabiliti;
d) il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni,
accertato dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) il possesso in capo al titolare dell'impresa o al responsabile
tecnico dei requisiti personali e professionali di cui all'articolo
240, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992;
f) la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui
sono annotate le istanze di revisione;
g) la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni
fissate a norma dell'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo
n. 285 del 1992.
6. L'esercizio della vigilanza amministrativa e' svolto dalla
Provincia secondo la procedura di cui all'articolo 336 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. L'applicazione delle
sanzioni previste puo' essere compiuta anche sulla base degli esiti
delle verifiche effettuate dagli uffici del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285
del 1992, citato alla nota 7) all'art. 2, e' riportato alla nota 10)
all'art. 2.
2) Il testo dell'articolo 240 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada) e' il seguente:
"Art. 240 - (Art. 80 Cod. Str.) Requisiti dei titolari delle imprese
e dei responsabili tecnici
1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa
individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o
in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del
responsabile tecnico, sono i seguenti:
a) avere raggiunto la maggiore eta';
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di
sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o
dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per
dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunita'
Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunita'
Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita';
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non
essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444
del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti
penali;
f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base a
certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune
di esercizio dell'attivita';
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di
maturita' scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve
in ingegneria;
h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo
le modalita' stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attivita'
in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o
presso il consorzio cui e' stata rilasciata la concessione stessa. Il
responsabile tecnico non puo' operare presso piu' di una sede
operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il
servizio di revisione ed e' tenuto a presenziare e certificare
personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si
riferiscono alla sua responsabilita'. In caso di temporanea assenza
od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo puo' essere
sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai
soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti
terrestri.".
Comma 5
3) Il testo dell'articolo 8 della legge n. 580 del 1993,
dell'articolo 5 della legge n. 443 del 1985 e dell'articolo 1 della
legge n. 122 del 1992 e' rispettivamente il seguente:
"Art. 8 - Registro delle imprese
1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in
conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche'
alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al
comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice
delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella
persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera
di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i
piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del medesimo codice e
le societa' semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in una
sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione
anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti
dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione,
secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il
funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare
completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese
soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione
su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare
piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di
commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di
cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il
registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata e con il Bollettino ufficiale
delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n.
256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a
chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel
registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di
atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza
di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per
il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle
imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per
l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro,
evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico
delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di
commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed
amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro
delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni
di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti
nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede
di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo
dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico
approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese,
le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati
gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e
all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine
di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di
ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita'
disposte dal regolamento di cui al comma 8.".
"Art. 5 - Albo delle imprese artigiane
E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale
sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui
agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro
delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011.
La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di
modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati
articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono
annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla
presentazione.
L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa' a
responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui
alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma
dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui
all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica
artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale,
sempreche' la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli
organi deliberanti della societa'.
In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta sentenza che
dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore
artigiano, la relativa impresa puo' conservare, su richiesta,
l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno
dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di
cinque anni o fino al compimento della maggiore eta' dei figli
minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal
coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei
figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o
inabilitato.
L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la concessione
delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20
per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i
limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione
all'albo di cui al primo comma del presente articolo.
Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni
di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di
quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla
prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese
artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni
relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o
all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971,
n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative
statali.
Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una
denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa
non e' iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto
vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese che non
siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e'
inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino
a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.".
"Art. 1 - Attivita' di autoriparazione
1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza nella
circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese
di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attivita' di
manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli
a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e
carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di
seguito denominata "attivita' di autoriparazione".
2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi
di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente,
anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di
cui al comma 1, nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e
complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non
rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di lavaggio,
di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria,
del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi
lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere
effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela
dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonche'
l'attivita' di commercio di veicoli.
3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si
distingue nelle attivita' di:
a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista.".
4) Il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale
e disciplina dell'attivita' di autorizzazione) e' riportato alla nota
3) al presente articolo.
5) Il testo dell'art. 240, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 495 del 1992, citato alla nota 2) al presente
articolo, e' riportato alla stessa nota.
6) Il testo dell'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo n.
285 del 1992, citato alla nota 7) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 80 - Revisioni
omissis
12 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal
Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al
comma 8, nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri, ai sensi del comma 10.
omissis".
Comma 6
7) Il testo dell'articolo 336 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 495 del 1992, citato alla nota 2) al presente articolo
e' il seguente:
"Art. 336 - (Art. 123 Cod. Str.) Vigilanza tecnica sulle autoscuole
1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede
l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere
svolta con attivita' ispettiva anche durante lo svolgimento delle
lezioni e durante l'effettuazione degli esami.
Sono, in particolare, soggette a controllo:
a) la capacita' didattica del personale;
b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
d) l'idoneita' dei locali;
e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di
esame nell'arco di sei mesi;
f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli
esami;
g) la regolare esecuzione dei corsi;
h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti,
ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice.
2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza viene redatto un verbale in cui si
evidenziano le irregolarita' riscontrate nel funzionamento
dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate
immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio
amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante
consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o
mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio
amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione,
entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di
ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie
giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute
sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto,
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida
il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il
responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di
ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarita' entro un
termine che, in ogni caso, non potra' essere inferiore a quindici
giorni.
4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3,
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
provvede ad informare l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione, affinche' adotti i provvedimenti sanzionatori di
cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni
dalla ricezione di tale comunicazione.
5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3
e 4 e' fatta salva la facolta' del direttore dell'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti
ritenute piu' idonee a garantire l'osservanza della normativa
vigente.".