LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
Art. 10
Requisiti professionali
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5,
comma 1, la persona fisica titolare dell'impresa individuale o il
rappresentante legale in caso di societa', oppure in loro vece, il
preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in
possesso dei necessari requisiti professionali.
2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali e' dimostrato
dall'essere nelle condizioni previste dall'articolo 4 del DLgs n. 392
del 1991 o dall'aver frequentato apposito percorso formativo
abilitante.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalita' dei
percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attivita' di
direttore tecnico nonche' i termini per l'effettuazione degli stessi.
4. La responsabilita' di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e
turismo, di norma, e' assunta dal titolare dell'autorizzazione.
5. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare
dell'autorizzazione non presti con carattere di continuita' ed
esclusivita' la propria attivita' nell'agenzia di viaggio o non
possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2 la
responsabilita' di direzione tecnica e' assunta, a pena di revoca
dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato che presti
attivita' continuativa.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 2
Il testo dell'art. 4 del DLgs 23 novembre 1991, n. 392, concernente
Attuazione della Direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli
agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della Legge 29
dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990), e' il seguente:
"Art. 4 - Capacita' professionale
1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali,
commerciali o professionali, richieste per l'accesso alle attivita'
di cui al presente decreto, o per l'esercizio delle stesse, e'
fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in un altro
Stato membro, delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1.
2. La certificazione deve essere rilasciata dall'autorita' od
organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e
deve, comunque, comprovare che l'attivita' e' stata prestata:
a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con
funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente
con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto
dell'agenzia di viaggio e turismo;
b) ovvero: per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente
con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di
dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto
dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di
aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente formazione
professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato
riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un
organismo professionale competente; per quattro anni consecutivi a
titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o
di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali
responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo,
qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in
oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni,
comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata
pienamente valida da un organismo professionale competente;
c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con
funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente
con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto
dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di
aver svolto a titolo dipendente l'attivita' in oggetto presso
un'agenzia di viaggio per almeno cinque anni;
d) ovvero: per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o
salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente
dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente
formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un
certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da
un organismo professionale competente; per sei anni consecutivi a
titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora
il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto,
una precedente formazione professionale per almeno due anni,
comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata
pienamente valida da un organismo professionale competente.
3. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2 l'attivita' non
puo' essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del
deposito della domanda.
4. Sono fatte salve le disposizioni che subordinino l'accesso a
taluna delle attivita' di cui al presente decreto al suo previo
esercizio nello stesso ramo di attivita' che l'interessato intende
esercitare, ovvero al possesso della relativa, specifica formazione
professionale.".