REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                TITOLO II                                                       
             SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI                                    
             E SERVIZI SOCIALI                                                  
                  CAPO I                                                        
     Sistema locale dei servizi sociali a rete                                  
          Art. 10                                                               
Integrazione socio-sanitaria                                                    
1. Le attivita' ad integrazione socio-sanitaria sono volte a                    
soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e                    
mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e                 
miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a            
carattere prolungato.                                                           
2. Secondo quanto disposto dall'articolo 3-septies del DLgs 30                  
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia                     
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n.              
421), le prestazioni socio-sanitarie si distinguono in:                         
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle             
connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende           
unita' sanitarie locali;                                                        
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni.            
3. Il Consiglio regionale individua, con proprie direttive, le                  
prestazioni da ricondurre alle tipologie indicate al comma 2, in                
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14             
febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di                  
prestazioni socio-sanitarie), tenuto conto dei livelli essenziali ed            
uniformi definiti all'articolo 6, determinando altresi' i criteri di            
finanziamento delle stesse e degli assegni di cura di cui                       
all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b).                                      
4. I Comuni e le Aziende unita' sanitarie locali individuano,                   
nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli            
organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale             
delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari, in              
coerenza con le direttive di cui al comma 3.                                    
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'articolo 3-septies del DLgs n. 502 del 1992 e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 3-septies - Integrazione sociosanitaria                                   
1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attivita' atte            
a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di             
salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni                   
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche           
nel lungo periodo, la continuita' tra le azioni di cura e quelle di             
riabilitazione.                                                                 
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:                                   
a)  prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioe' le attivita'               
finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,                     
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o                
invalidanti di patologie congenite e acquisite;                                 
b)  prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioe' tutte le                   
attivita' del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la            
persona in stato di bisogno, con problemi di disabilita' o di                   
emarginazione condizionanti lo stato di salute.                                 
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma             
1, lettera n) della Legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi,                
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,            
su proposta del Ministro della Sanita' e del Ministro per la                    
solidarieta' sociale, individua, sulla base dei principi e criteri              
direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre             
alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i                 
criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unita'            
sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate             
le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui           
al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli             
uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo                     
sanitario.                                                                      
4. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria               
sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita'           
della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree                
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e                 
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV           
e patologie in fase terminale, inabilita' o disabilita' conseguenti a           
patologie cronico-degenerative.                                                 
5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria               
sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli                  
essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalita' individuate            
dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonche'              
dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.                                   
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza              
dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti           
dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DLgs 31             
marzo 1998, n. 112. La Regione determina, sulla base dei criteri                
posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il              
finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla           
base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di                      
assistenza.                                                                     
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della             
sanita', il Ministro per la solidarieta' sociale e il Ministro per la           
funzione pubblica, e' individuata all'interno della Carta dei servizi           
una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.                
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo                   
3-quinquies, comma 1, lettera c), le Regioni disciplinano i criteri e           
le modalita' mediante i quali Comuni e aziende sanitarie garantiscono           
l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni                         
sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e           
gli atti per garantire la gestione integrata dei processi                       
assistenziali sociosanitari.".                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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