REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

              TITOLO III                                                        
       DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE                                     
        E MODIFICATIVE                                                          
         DI NORME PRECEDENTI                                                    
          Art. 10                                                               
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale                               
1. Al fine dell'adeguamento all'euro l'importo della tassa di                   
abilitazione professionale di cui all'articolo 190 del regio decreto            
31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi               
sull'istruzione superiore) e' di Euro 46,48.                                    
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592             
concernente Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione            
superiore e' il seguente:                                                       
"Art. 190                                                                       
E' istituita una tassa per le Opere delle Universita' o Istituti                
superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono                        
l'abilitazione all'esercizio professionale.                                     
L'ammontare della tassa e' di lire duecentocinquanta. L'effettuato              
pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo             
di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa               
luogo a rilascio del titolo, all'atto della iscrizione nell'albo o              
nel ruolo professionale.                                                        
All'opera di ciascuna Universita' o Istituto, oltre alle elargizioni            
di Enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione               
universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di                
quello della Cassa scolastica, e' devoluto il complessivo provento              
della tassa predetta, pagata dai contribuenti provvisti di titolo               
accademico conferito dall'Universita' o Istituto medesimo.                      
Ai laureati o diplomati, che versino all'opera dell'Universita' o               
Istituto, presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una               
elargizione non inferiore a lire mille, e' conferito dal rettore o              
direttore il titolo di benemeriti dell'opera dell'Universita' o                 
Istituto medesimo.                                                              
E' inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e                
assistenziali nella misura di lire 50 che tutti gli studenti delle              
Universita' e degl'Istituti superiori debbono pagare all'atto della             
iscrizione a ciascun anno di corso.".                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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