REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 10                                                               
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,                                
comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001                        
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge              
regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione                
nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della               
Regione, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per                    
l'esercizio finanziario 2004, ove necessario, con proprio atto, le              
opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,                      
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di              
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito               
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel                   
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.                     
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale             
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della                 
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:                                  
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti              
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad           
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti                  
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:                   
omissis                                                                         
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi                    
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in                  
vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione,                  
nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;                          
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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