LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 10
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge
regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione
nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della
Regione, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per
l'esercizio finanziario 2004, ove necessario, con proprio atto, le
opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
omissis
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in
vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione,
nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;
omissis".