LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 10
Interventi a favore delle cooperative di garanzia
e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo
1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi
e del credito nel settore agricolo, ai sensi della legge regionale 12
dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di
garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995,
n. 37), sono disposte le autorizzazioni di spesa nell'ambito della
U.P.B. 1.3.1.3.6470 - Interventi a sostegno delle aziende agricole a
valere sui seguenti capitoli:
a) Cap. 18344 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di
consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a),
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)" Esercizio 2004: Euro 814.000,00
b) Cap. 18346 "Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai
consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi
su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole
socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)"
Esercizio 2004: Euro 2.408.000,00
2. Nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.2.5750 - Interventi a favore di
forme collettive di garanzia nel settore agricolo e' disposta la
seguente autorizzazione di spesa a valere sul capitolo
sottoindicato:
a) Cap. 18342 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di
consorzi fidi e di credito per attivita' di assistenza e consulenza
tecnica-finanziaria a favore delle imprese associate (art. 1, comma
2, lett. c), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)" Esercizio 2004: Euro
52.000,00.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) La legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 concerne Interventi a
favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo.
Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37.
2) Il testo dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge regionale 12
dicembre 1997, n. 43 concernente Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R.
14 aprile 1995, n. 37 e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
omissis
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) concede contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi
rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle
imprese agricole socie di garanzie per l'accesso al sistema
creditizio e di finanziamento bancario;
omissis".
3) Il testo dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge regionale 12
dicembre 1997, n. 43 concernente Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R.
14 aprile 1995, n. 37 e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
omissis
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale:
omissis
b) concorre al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti,
assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi,
concessi alle imprese agricole socie;
omissis".
4) Il testo dell'art. 1, comma 2, lett. c), della legge regionale 12
dicembre 1997, n. 43 concernente Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R.
14 aprile 1995, n. 37 e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
omissis
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale:
omissis
c) concede contributi per attivita' di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate.
omissis".