LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO II
Promozione del sistema integrato di sicurezza
Art. 10
Istituti di vigilanza privata
1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i
limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro
attivita', particolarmente per quanto riguarda la tutela delle
persone, possono essere utilizzati dagli Enti locali ad integrazione
dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che
essi:
a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive
a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate
unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;
b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al
comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro
operatore di detta polizia da esso individuato.
2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformita'
sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza
Regione-Autonomie locali, direttive per gli Enti locali relative
all'utilizzo di istituti di vigilanza privata ad integrazione delle
funzioni di vigilanza della polizia locale.