REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

            CAPO II                                                             
       Promozione del sistema integrato di sicurezza                            
          Art. 10                                                               
Istituti di vigilanza privata                                                   
1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i             
limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro           
attivita', particolarmente per quanto riguarda la tutela delle                  
persone, possono essere utilizzati dagli Enti locali ad integrazione            
dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che               
essi:                                                                           
a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive            
a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate                
unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;                
b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al            
comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro                    
operatore di detta polizia da esso individuato.                                 
2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformita'            
sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza                   
Regione-Autonomie locali, direttive per gli Enti locali relative                
all'utilizzo di istituti di vigilanza privata ad integrazione delle             
funzioni di vigilanza della polizia locale.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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