LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
CAPO II
Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale
Art. 10
Benefici e riconoscimenti
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera f),
la Regione Emilia-Romagna stabilisce, a favore dei giovani che
abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) per l'intero periodo
individuato nei progetti d'impiego, un'adeguata valutazione dei
relativi titoli indicati dall'interessato nell'ambito della
documentazione richiesta per le selezioni pubbliche finalizzate
all'assunzione nei ruoli regionali, sia a tempo determinato che
indeterminato.
2. A favore dei giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 28 anni, di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), compete un assegno per il
servizio civile nella misura attualmente prevista dall'articolo 9,
comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del
servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo
2001, n. 64), nel limite dei posti d'impiego dei volontari di
servizio civile, finanziati dalla Regione, da determinarsi in
conformita' all'articolo 7, comma 3, lettera a) della presente legge,
sulla base dello stanziamento annuale del fondo regionale di cui
all'articolo 23. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002, l'attivita' svolta
nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente,
l'assegno per il servizio civile non ha natura retributiva.
3. Il personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale
e degli enti da essa dipendenti, a richiesta, e' collocato in
aspettativa senza assegni per poter partecipare alle attivita' di
servizio civile volontario di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c)
ed e), ovvero puo' beneficiare delle forme di part-time per prendere
parte alle predette attivita' presso Amministrazioni od enti diversi
da quelli sopra indicati. Il periodo di servizio civile volontario
effettivamente prestato sara' riconosciuto ai fini della progressione
di carriera.
4. A favore dei giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 28 anni, di
cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), per il periodo di
servizio civile puo' essere concesso nei limiti, nella misura e con i
criteri fissati dalla Giunta regionale, un rimborso delle spese
sostenute per la contribuzione volontaria relativa alla previdenza
sociale pubblica, nei casi consentiti dalla legge dello Stato, con
onere a carico del Fondo regionale per il servizio civile.
5. Per le persone di cui al comma 1 e per coloro che abbiano
effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), la Regione Emilia-Romagna
stabilisce la registrazione della relativa dichiarazione di
competenza sul libretto formativo personale di cui all'articolo 6
della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza
delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto
l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e
della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
6. A favore dei cittadini impiegati come volontari nei progetti di
servizio civile sono inoltre individuate le seguenti misure:
a) erogazione a cura delle strutture del Servizio sanitario
regionale, senza oneri per gli interessati, delle prestazioni
sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attivita'
di servizio civile;
b) agevolazioni nella fruizione di servizi quali, ad esempio, quelli
di trasporto e culturali, da individuare nel piano annuale;
c) garanzie assicurative obbligatorie per la copertura del rischio
contro gli infortuni e la responsabilita' civile, relativamente ai
danni subiti dai volontari, ai danni causati all'Ente ed a terzi
nell'espletamento del servizio, nonche' rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle
attivita' di servizio civile, da attivarsi a carico degli Enti di
servizio civile iscritti nell'Elenco regionale, con criteri e
modalita' stabiliti preventivamente dagli Enti stessi.
7. La Regione definisce, sentita la Consulta regionale per il
servizio civile, le modalita' per il rilascio della dichiarazione di
competenza ai partecipanti ai progetti di servizio civile, in
analogia con la normativa nazionale e regionale in materia di
attestazioni intermedie per le attivita' correnti di formazione ed
istruzione.
8. La Regione individua gli ambiti di spendibilita' della
dichiarazione di competenza ed il valore attribuibile al conseguente
credito formativo. A tal fine sono stipulati accordi e convenzioni
con:
a) le associazioni di imprese private, le associazioni di
rappresentanza delle cooperative ed altri enti senza finalita' di
lucro, allo scopo di favorire il collocamento nel mercato del lavoro
dei giovani di cui al comma 1;
b) le Universita' degli studi e l'Ufficio scolastico regionale per
l'Emilia-Romagna, allo scopo di riconoscere crediti formativi utili
al conseguimento di titoli di studio, in coerenza con attivita'
formative prestate nel corso del servizio civile e rilevanti per il
curriculum degli studi.
9. I progetti di servizio civile approvati in sede regionale o
nazionale che, nel contesto di tali accordi e convenzioni, prevedono
il riconoscimento del tirocinio e del credito formativo, hanno
priorita' rispetto all'inserimento nella programmazione triennale ed
annuale regionale ed alla concessione dei contributi previsti al
comma 5 dell'articolo 9.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 2
1) Il testo dell'art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo 5 aprile
2002, n. 77 (concernente Disciplina del Servizio civile nazionale a
norma dell'articolo 2 della Legge 6 marzo 2001, n. 64) e' il
seguente:
"Art. 9 - Trattamento economico e giuridico
omissis
2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio
civile compete un assegno per il servizio civile, pari al trattamento
economico previsto per i volontari di truppa in ferma annuale di cui
all'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186,
nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio
civile all'estero nella misura pari a quella attribuita per il Paese
di destinazione ai volontari in ferma annuale dell'Esercito. In ogni
caso non sono dovuti i benefi'ci volti a compensare la condizione
militare.
omissis".
2) Il testo dell'art. 9, comma 1 del Decreto Legislativo 5 aprile
2002, n. 77 (concernente Disciplina del Servizio civile nazionale a
norma dell'articolo 2 della Legge 6 marzo 2001, n. 64) e' il
seguente:
"Art. 9 - Trattamento economico e giuridico
1. L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non
determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la
sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle
liste di mobilita'.
omissis".
Comma 5
3) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12
(concernente Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche
in integrazione tra loro) e' il seguente:
"Art. 6 - Libretto formativo personale
1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attivita' di
istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento
dell'obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto
formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche
e le certificazioni conseguite.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo,
nonche' le modalita' per il rilascio dello stesso a tutti coloro che
lo richiedono.
3. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di
frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le
competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati,
nonche' dichiarazioni di autoformazione.".