REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

            CAPO II                                                             
      Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale                   
          Art. 10                                                               
Benefici e riconoscimenti                                                       
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera f),             
la Regione Emilia-Romagna stabilisce, a favore dei giovani che                  
abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di              
cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) per l'intero periodo                    
individuato nei progetti d'impiego, un'adeguata valutazione dei                 
relativi titoli indicati dall'interessato nell'ambito della                     
documentazione richiesta per le selezioni pubbliche finalizzate                 
all'assunzione nei ruoli regionali, sia a tempo determinato che                 
indeterminato.                                                                  
2. A favore dei giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 28 anni, di              
cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), compete un assegno per il              
servizio civile nella misura attualmente prevista dall'articolo 9,              
comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del            
servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo           
2001, n. 64), nel limite dei posti d'impiego dei volontari di                   
servizio civile, finanziati dalla Regione, da determinarsi in                   
conformita' all'articolo 7, comma 3, lettera a) della presente legge,           
sulla base dello stanziamento annuale del fondo regionale di cui                
all'articolo 23. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 9,             
comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002, l'attivita' svolta             
nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina                       
l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente,                   
l'assegno per il servizio civile non ha natura retributiva.                     
3. Il personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale            
e degli enti da essa dipendenti, a richiesta, e' collocato in                   
aspettativa senza assegni per poter partecipare alle attivita' di               
servizio civile volontario di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c)           
ed e), ovvero puo' beneficiare delle forme di part-time per prendere            
parte alle predette attivita' presso Amministrazioni od enti diversi            
da quelli sopra indicati. Il periodo di servizio civile volontario              
effettivamente prestato sara' riconosciuto ai fini della progressione           
di carriera.                                                                    
4. A favore dei giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 28 anni, di              
cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), per il periodo di            
servizio civile puo' essere concesso nei limiti, nella misura e con i           
criteri fissati dalla Giunta regionale, un rimborso delle spese                 
sostenute per la contribuzione volontaria relativa alla previdenza              
sociale pubblica, nei casi consentiti dalla legge dello Stato, con              
onere a carico del Fondo regionale per il servizio civile.                      
5. Per le persone di cui al comma 1 e per coloro che abbiano                    
effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui                  
all'articolo 4, comma 1, lettera b), la Regione Emilia-Romagna                  
stabilisce la registrazione della relativa dichiarazione di                     
competenza sul libretto formativo personale di cui all'articolo 6               
della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza            
delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto                 
l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e                
della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).                
6. A favore dei cittadini impiegati come volontari nei progetti di              
servizio civile sono inoltre individuate le seguenti misure:                    
a) erogazione a cura delle strutture del Servizio sanitario                     
regionale, senza oneri per gli interessati, delle prestazioni                   
sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attivita'             
di servizio civile;                                                             
b) agevolazioni nella fruizione di servizi quali, ad esempio, quelli            
di trasporto e culturali, da individuare nel piano annuale;                     
c) garanzie assicurative obbligatorie per la copertura del rischio              
contro gli infortuni e la responsabilita' civile, relativamente ai              
danni subiti dai volontari, ai danni causati all'Ente ed a terzi                
nell'espletamento del servizio, nonche' rimborso delle spese                    
effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle                 
attivita' di servizio civile, da attivarsi a carico degli Enti di               
servizio civile iscritti nell'Elenco regionale, con criteri e                   
modalita' stabiliti preventivamente dagli Enti stessi.                          
7. La Regione definisce, sentita la Consulta regionale per il                   
servizio civile, le modalita' per il rilascio della dichiarazione di            
competenza ai partecipanti ai progetti di servizio civile, in                   
analogia con la normativa nazionale e regionale in materia di                   
attestazioni intermedie per le attivita' correnti di formazione ed              
istruzione.                                                                     
8. La Regione individua gli ambiti di spendibilita' della                       
dichiarazione di competenza ed il valore attribuibile al conseguente            
credito formativo. A tal fine sono stipulati accordi e convenzioni              
con:                                                                            
a) le associazioni di imprese private, le associazioni di                       
rappresentanza delle cooperative ed altri enti senza finalita' di               
lucro, allo scopo di favorire il collocamento nel mercato del lavoro            
dei giovani di cui al comma 1;                                                  
b) le Universita' degli studi e l'Ufficio scolastico regionale per              
l'Emilia-Romagna, allo scopo di riconoscere crediti formativi utili             
al conseguimento di titoli di studio, in coerenza con attivita'                 
formative prestate nel corso del servizio civile e rilevanti per il             
curriculum degli studi.                                                         
9. I progetti di servizio civile approvati in sede regionale o                  
nazionale che, nel contesto di tali accordi e convenzioni, prevedono            
il riconoscimento del tirocinio e del credito formativo, hanno                  
priorita' rispetto all'inserimento nella programmazione triennale ed            
annuale regionale ed alla concessione dei contributi previsti al                
comma 5 dell'articolo 9.                                                        
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo 5 aprile               
2002, n. 77 (concernente Disciplina del Servizio civile nazionale a             
norma dell'articolo 2 della Legge 6 marzo 2001, n. 64) e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 9 - Trattamento economico e giuridico                                     
omissis                                                                         
2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio                 
civile compete un assegno per il servizio civile, pari al trattamento           
economico previsto per i volontari di truppa in ferma annuale di cui            
all'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110,           
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186,              
nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio            
civile all'estero nella misura pari a quella attribuita per il Paese            
di destinazione ai volontari in ferma annuale dell'Esercito. In ogni            
caso non sono dovuti i benefi'ci volti a compensare la condizione               
militare.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 9, comma 1 del Decreto Legislativo 5 aprile               
2002, n. 77 (concernente Disciplina del Servizio civile nazionale a             
norma dell'articolo 2 della Legge 6 marzo 2001, n. 64) e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 9 - Trattamento economico e giuridico                                     
1. L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non           
determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la            
sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle              
liste di mobilita'.                                                             
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
3) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12             
(concernente Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al           
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il                 
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche           
in integrazione tra loro) e' il seguente:                                       
"Art. 6 - Libretto formativo personale                                          
1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attivita' di                
istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento            
dell'obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto            
formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche            
e le certificazioni conseguite.                                                 
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,           
definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo,           
nonche' le modalita' per il rilascio dello stesso a tutti coloro che            
lo richiedono.                                                                  
3. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di                  
frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le                   
competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati,             
nonche' dichiarazioni di autoformazione.".                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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