REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

Art. 8 quater                                                                   
Disposizioni per i Comuni                                                       
con popolazione inferiore a 5 mila abitanti                                     
1. I Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che si                  
avvalgono della facolta' di richiedere al gestore del Servizio                  
standard qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse            
locali rispetto a quelli determinati dall'Agenzia sono tenuti a                 
formalizzarne il contenuto prima dell'espletamento della procedura ad           
evidenza pubblica per la loro inclusione nel bando ovvero prima della           
stipulazione della convenzione. La convenzione tra l'Agenzia e il               
gestore comprende anche gli standard qualitativi di servizio                    
richiesti dai singoli Comuni.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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