REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

            TITOLO II                                                           
      REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI                                      
          Art. 10                                                               
Autorizzazioni temporanee                                                       
1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni                    
straordinarie di persone, l'attivita' temporanea di somministrazione            
e' soggetta a autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l'attivita'           
si svolge. Essa puo' essere svolta soltanto per il periodo di                   
svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui           
si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti             
di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 o se designa un responsabile in           
possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo           
svolgimento della manifestazione.                                               
2. Per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di cui al comma           
1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, con              
esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e              
degli edifici.                                                                  
3. Per lo svolgimento delle attivita' di somministrazione svolte in             
forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere                     
religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono                    
richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6,              
comma 1, nonche' il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in                
materia di sicurezza.                                                           
4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata                    
superiore a trenta giorni consecutivi.                                          
5. Le attivita' di somministrazione svolte in forma occasionale e               
completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della                
presente legge, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina