COMUNICATO
Progetto di messa in sicurezza del quartiere S. Teresa-Madonnina con realizzazione di muretto in c.a. in fregio al canale Vena e spostamento del canale stesso nel tratto parallelo alla strada statale n. 304 - Determinazione indennita' provvisoria di esproprio - Integrazione
Il Segretario generale incaricato visti:
- il proprio provvedimento prot. n. 14177 del 13/6/2002, col quale
sono state determinate le indennita' provvisorie di esproprio delle
aree necessarie per la realizzazione del progetto di cui in oggetto;
- l'allegato comunicazione del Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone
prot. 10096/A3 del 12/12/2002 con la quale si precisa che:
- nella determinazione delle indennita' relative alla particella 1120
del foglio 14 non sono state indicate le indennita' a titolo di
occupazione temporanea pari ad Euro 21,75;
- le indennita' provvisorie di cui ai punti 5), 6) e 7) della parte
dispositiva del provvedimento prot. n. 14177 del 13/6/2002, non si
devono intendere calcolate con riferimento ai criteri di stima
previsti dall'art. 16 della Legge 865/71 ma a quelli richiamati
dall'art. 40 della Legge 2359/1865 (valore complementare),
trattandosi nella fattispecie di aree relitte come previsto dall'art.
23 della stessa norma per le quali non si applicano le maggiorazioni
previste per la cessione volontaria;
- dato atto che alla Soc. Avizoo Snc, proprietaria delle particelle
di cui sopra, viene notificato il presente atto a titolo informativo,
poiche' la medesima ha gia' tacitamente rifiutato la determinazione
delle indennita' provvisorie di cui al precedente atto prot. n. 14177
del 13/6/2002.
Dispone di integrare il proprio precedente atto prot. n. 14177 del
13/6/2002 con la determinazione dell'indennita' a titolo di
occupazione temporanea pari ad Euro 21,75, relativa alla particella
1120 del foglio 14 di proprieta' della Soc. Avizoo Snc.
Precisare che le indennita' provvisorie di cui ai punti 5), 6) e 7)
della parte dispositiva del proprio provvedimento prot. n. 14177 del
13/6/2002, non si devono intendere calcolate con riferimento ai
criteri di stima previsti dall'art. 16 della Legge 865/71 ma a quelli
richiamati dall'art. 40 della Legge 2359/1865 (valore complementare),
trattandosi nella fattispecie di aree relitte come previsto dall'art.
23 della stessa norma per le quali non si applicano le maggiorazioni
previste per la cessione volontaria.
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Mei