REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 9                                                                
Integrazione all'articolo 41                                                    
della legge regionale n. 24 del 2001                                            
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale n. 24 del             
2001, e' aggiunto il seguente comma:                                            
"2-bis. I Comuni, attraverso la convenzione di cui al comma 2,                  
possono altresi' avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti            
amministrativi inerenti alla gestione degli alloggi di erp, nonche'             
per la predisposizione ed attuazione di programmi di intervento per             
le politiche abitative con la possibilita' di incassare direttamente            
i contributi concessi, sulla base di quanto stabilito nel programma             
regionale di cui all'articolo 8.".                                              
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2001,                 
citata alla nota al titolo, cosi' come integrato dalla presente                 
legge, e' il seguente:                                                          
"Art. 41 - Attivita' delle ACER                                                 
1. Le ACER svolgono quali compiti istituzionali le seguenti                     
attivita':                                                                      
a) la gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di erp,            
e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli            
immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme                  
contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti                
comuni;                                                                         
b) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione,               
progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o                
urbanistici o di programmi complessi;                                           
c) la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze           
abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e le              
altre iniziative di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 6;                
d) la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di erp e di            
abitazioni in locazione.                                                        
2. I Comuni, le Province e gli altri Enti pubblici possono avvalersi            
dell'attivita' delle ACER di cui al comma 1 anche attraverso la                 
stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi                   
prestati, i tempi e le modalita' di erogazione degli stessi ed i                
proventi derivanti dall'attivita'. E' fatto salvo quanto previsto in            
via transitoria dall'art. 52.                                                   
2-bis. I Comuni, attraverso la convenzione di cui al comma 2, possono           
altresi' avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti                    
amministrativi inerenti alla gestione degli alloggi di erp, nonche'             
per la predisposizione ed attuazione di programmi di intervento per             
le politiche abitative con la possibilita' di incassare direttamente            
i contributi concessi, sulla base di quanto stabilito nel programma             
regionale di cui all'articolo 8.                                                
3. Le ACER possono costituire o partecipare a societa' di scopo per             
l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, di attivita' strumentali             
allo svolgimento degli stessi ovvero delle attivita' inerenti alle              
politiche abitative degli Enti locali individuate dallo statuto,                
fermo restando il perseguimento delle finalita' sociali cui tali                
soggetti sono preposti.                                                         
4. Le ACER possono svolgere le attivita' di cui al comma 1 a favore             
di soggetti privati nelle forme contrattuali di diritto civile,                 
secondo criteri di redditivita'.                                                
5. Le ACER tengono una contabilizzazione separata degli oneri e dei             
proventi, che derivano dalle diverse attivita' e servizi svolti ai              
sensi dei commi precedenti. Entro il secondo anno dall'entrata in               
vigore della presente legge le ACER si dotano della certificazione              
del bilancio secondo la normativa vigente.".                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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