REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

                  TITOLO IV                                                     
          NORME SU SCUOLE NAUTICHE                                              
          E OFFICINE PER LA REVISIONE AUTO                                      
          Art. 9                                                                
Scuole nautiche                                                                 
1. Si definiscono "scuole nautiche" i centri per l'istruzione e la              
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle                  
patenti nautiche, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente             
della Repubblica n. 431 del 1997.                                               
2. Ciascuna sede di scuola nautica e' soggetta ad autorizzazione e              
vigilanza da parte della Provincia nel cui territorio e' ubicata.               
3. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento della                     
disponibilita' e dell'idoneita' dei locali, delle attrezzature                  
marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale                    
didattico e dei requisiti soggettivi indicati nell'allegato E della             
presente legge, oltre alla verifica della disponibilita' di personale           
idoneo alle funzioni di istruttore ed all'attivita' di insegnamento             
ai sensi degli articoli 27, comma 1, e 28, comma 6, del decreto del             
Presidente della Repubblica n. 431 del 1997. L'autorizzazione e'                
rilasciata previa acquisizione del parere del capo del Compartimento            
marittimo o del direttore dell'ufficio periferico del Dipartimento              
dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei                
trasporti, come previsto dall'articolo 28, comma 5, del decreto del             
Presidente della Repubblica n. 431 del 1997, in ordine all'idoneita'            
tecnica delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi                
nautici, del materiale didattico e dei titoli in possesso del                   
personale docente.                                                              
4. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza tecnica sulle             
scuole nautiche, la Provincia puo' avvalersi degli organismi                    
competenti al rilascio del parere di cui al comma 3, secondo quanto             
disposto dall'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo n. 112             
del 1998.                                                                       
5. Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla            
Provincia contenente:                                                           
a) data di iscrizione e generalita' degli allievi;                              
b) luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni            
pratiche, e relativa partecipazione degli allievi.                              
6. I corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle             
patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di             
esercitazioni pratiche indicati nell'allegato E della presente legge.           
7. I soggetti non autorizzati ai sensi del comma 2 non possono                  
fregiarsi del titolo di "scuola nautica" e nella pubblicizzazione               
delle proprie attivita' non possono porre riferimenti al                        
conseguimento delle patenti nautiche ed alla preparazione ai relativi           
esami.                                                                          
8. Le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attivita',             
devono riportare gli estremi dell'autorizzazione conseguita ai sensi            
del comma 2.                                                                    
9. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29 del decreto del                  
Presidente della Repubblica n. 431 del 1997, e' soggetto alla                   
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro           
2.500:                                                                          
a) chi esercita l'attivita' di scuola nautica in assenza di                     
autorizzazione;                                                                 
b) chi viola i divieti di cui al comma 7.                                       
10. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una               
somma da euro 100 a euro 600 il titolare di scuola nautica il quale             
non rispetti quanto previsto dai commi 3, 5, 6 e 8.                             
11. Nel caso di accertata perdita dei requisiti necessari per il                
rilascio dell'autorizzazione, la Provincia intima al titolare la                
regolarizzazione entro congruo termine, comunque non superiore ai               
sessanta giorni, disponendo, nei casi piu' gravi, la sospensione                
dell'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il               
termine, e negli eventuali ulteriori casi previsti dai regolamenti              
provinciali, si provvede alla revoca dell'autorizzazione.                       
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1)  Il testo dell'articolo 28 del decreto del Presidente della                  
Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle           
patenti nautiche) e' riportato alla nota 9) all'art. 2.                         
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'articolo 27, comma 1 del decreto del Presidente                
della Repubblica n. 431 del 1997, citato alla nota 1) al presente               
articolo, e' il seguente:                                                       
"Art. 27 - Esercitazioni pratiche                                               
1. Coloro che sono in possesso della patente provvisoria sono                   
autorizzati ad esercitarsi al comando ed alla condotta delle unita'             
da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, o della nave da             
diporto, purche' a bordo vi sia in funzione di istruttore persona               
munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con                  
abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a                    
conseguire.                                                                     
omissis".                                                                       
3) Il testo dell'articolo 28, comma 6, del decreto del Presidente               
della Repubblica n. 431 del 1997, citato alla nota 1) al presente               
articolo, e' riportato alla nota 9) all'art. 2.                                 
4) Il testo dell'articolo 28, comma 5, del decreto del Presidente               
della Repubblica n. 431 del 1997, citato alla nota 1) al presente               
articolo, e' riportato alla nota 9) all'art. 2.                                 
Comma 4                                                                         
5) Il testo dell'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31              
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi           
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo            
I, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:                               
"Art. 105 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali                  
omissis                                                                         
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto                
nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono             
degli uffici delle capitanerie di porto.                                        
omissis".                                                                       
Comma 9                                                                         
6) Il testo dell'articolo 29 del decreto del Presidente della                   
Repubblica n. 431 del 1997, citato alla nota 1) al presente articolo,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 29 - Enti e associazioni nautiche a livello nazionale                     
1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la               
gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche,              
riconosciuti in conformita' a quanto previsto dal decreto                       
ministeriale 19 agosto 1991, n. 389, assumono la denominazione di:              
"Centri di istruzione per la nautica". Per detti enti non e'                    
richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2.                     
2. La vigilanza amministrativa e tecnica degli enti e delle                     
associazioni nautiche di cui al comma 1 e' di competenza del                    
Ministero dei trasporti e della navigazione.                                    
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i               
corsi presso i centri di istruzione per la nautica di cui al comma 1,           
un rappresentante dell'ente o dell'associazione puo' far parte della            
commissione di esame, senza diritto di voto.".                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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