LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
TITOLO IV
NORME SU SCUOLE NAUTICHE
E OFFICINE PER LA REVISIONE AUTO
Art. 9
Scuole nautiche
1. Si definiscono "scuole nautiche" i centri per l'istruzione e la
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 431 del 1997.
2. Ciascuna sede di scuola nautica e' soggetta ad autorizzazione e
vigilanza da parte della Provincia nel cui territorio e' ubicata.
3. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento della
disponibilita' e dell'idoneita' dei locali, delle attrezzature
marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale
didattico e dei requisiti soggettivi indicati nell'allegato E della
presente legge, oltre alla verifica della disponibilita' di personale
idoneo alle funzioni di istruttore ed all'attivita' di insegnamento
ai sensi degli articoli 27, comma 1, e 28, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 431 del 1997. L'autorizzazione e'
rilasciata previa acquisizione del parere del capo del Compartimento
marittimo o del direttore dell'ufficio periferico del Dipartimento
dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, come previsto dall'articolo 28, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 431 del 1997, in ordine all'idoneita'
tecnica delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi
nautici, del materiale didattico e dei titoli in possesso del
personale docente.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza tecnica sulle
scuole nautiche, la Provincia puo' avvalersi degli organismi
competenti al rilascio del parere di cui al comma 3, secondo quanto
disposto dall'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo n. 112
del 1998.
5. Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla
Provincia contenente:
a) data di iscrizione e generalita' degli allievi;
b) luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni
pratiche, e relativa partecipazione degli allievi.
6. I corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle
patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di
esercitazioni pratiche indicati nell'allegato E della presente legge.
7. I soggetti non autorizzati ai sensi del comma 2 non possono
fregiarsi del titolo di "scuola nautica" e nella pubblicizzazione
delle proprie attivita' non possono porre riferimenti al
conseguimento delle patenti nautiche ed alla preparazione ai relativi
esami.
8. Le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attivita',
devono riportare gli estremi dell'autorizzazione conseguita ai sensi
del comma 2.
9. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 431 del 1997, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro
2.500:
a) chi esercita l'attivita' di scuola nautica in assenza di
autorizzazione;
b) chi viola i divieti di cui al comma 7.
10. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 100 a euro 600 il titolare di scuola nautica il quale
non rispetti quanto previsto dai commi 3, 5, 6 e 8.
11. Nel caso di accertata perdita dei requisiti necessari per il
rilascio dell'autorizzazione, la Provincia intima al titolare la
regolarizzazione entro congruo termine, comunque non superiore ai
sessanta giorni, disponendo, nei casi piu' gravi, la sospensione
dell'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il
termine, e negli eventuali ulteriori casi previsti dai regolamenti
provinciali, si provvede alla revoca dell'autorizzazione.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle
patenti nautiche) e' riportato alla nota 9) all'art. 2.
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 27, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 431 del 1997, citato alla nota 1) al presente
articolo, e' il seguente:
"Art. 27 - Esercitazioni pratiche
1. Coloro che sono in possesso della patente provvisoria sono
autorizzati ad esercitarsi al comando ed alla condotta delle unita'
da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, o della nave da
diporto, purche' a bordo vi sia in funzione di istruttore persona
munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con
abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a
conseguire.
omissis".
3) Il testo dell'articolo 28, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 431 del 1997, citato alla nota 1) al presente
articolo, e' riportato alla nota 9) all'art. 2.
4) Il testo dell'articolo 28, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 431 del 1997, citato alla nota 1) al presente
articolo, e' riportato alla nota 9) all'art. 2.
Comma 4
5) Il testo dell'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
"Art. 105 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
omissis
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto
nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono
degli uffici delle capitanerie di porto.
omissis".
Comma 9
6) Il testo dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 431 del 1997, citato alla nota 1) al presente articolo,
e' il seguente:
"Art. 29 - Enti e associazioni nautiche a livello nazionale
1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la
gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche,
riconosciuti in conformita' a quanto previsto dal decreto
ministeriale 19 agosto 1991, n. 389, assumono la denominazione di:
"Centri di istruzione per la nautica". Per detti enti non e'
richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2.
2. La vigilanza amministrativa e tecnica degli enti e delle
associazioni nautiche di cui al comma 1 e' di competenza del
Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i
corsi presso i centri di istruzione per la nautica di cui al comma 1,
un rappresentante dell'ente o dell'associazione puo' far parte della
commissione di esame, senza diritto di voto.".