REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 9                                                                
Sostituzione dell'articolo 10 della L.R. n. 30 del 1998                         
1. L'articolo 10 della L.R. n. 30 del 1998, e' sostituito dal                   
seguente:                                                                       
"Art. 10                                                                        
Intesa tra Regione ed Enti locali sui servizi minimi                            
1. In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8,           
la Regione perviene all'intesa, relativa ai servizi minimi, in sede             
di Conferenza Regione-Autonomie locali.".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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