REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 9                                                                
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,                                
comma 2, lettera c) della legge regionale                                       
15 novembre 2001, n. 40                                                         
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera c) della legge              
regionale n. 40 del 2001, al fine della ottimizzazione dell'utilizzo            
delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati               
dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa definiti dagli           
specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio, la              
Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per l'esercizio                    
finanziario 2004, ove necessario, con proprio atto, le variazioni               
agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unita' previsionali           
di base della parte spesa, con riferimento ai rispettivi capitoli,              
appartenenti alla medesima classificazione economica, per                       
l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessita' di                      
realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli                   
equilibri economico-finanziari del bilancio.                                    
2. A tal fine e' altresi' autorizzata l'istituzione e la dotazione di           
nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unita' previsionali di base           
gia' istituite o di nuove unita' previsionali di base, ove sia                  
necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di                 
cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali               
necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.                 
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera c) della legge regionale             
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della                 
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:                                  
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti              
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad           
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti                  
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:                   
omissis                                                                         
c) variazioni compensative anche fra unita' previsionali di base                
della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione                   
economica e finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse                 
autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e               
dalla Regione, entro i limiti di spesa definiti dagli specifici                 
provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio;                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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