LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO II
Norme sul procedimento amministrativo
Art. 9
Certificazioni di qualita'
1. Alla notifica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 334 del
1999 possono essere allegate le certificazioni o autorizzazioni
previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di
sicurezza, anche nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del
Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo all'adesione volontaria delle
imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di
ecogestione e audit, nonche' secondo la norma ISO 14001.
2. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi del
Regolamento (CEE) n. 1836/93, delle norme vigenti in materia di
procedura di valutazione di impatto ambientale e di qualunque altra
normativa in materia ambientale e di sicurezza, contengano i dati
richiesti dalla presente legge, le medesime possono essere utilizzate
ai fini della presentazione della notifica di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo n. 334 del 1999 e del rapporto di sicurezza di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 6 - Notifica
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1,
oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, e' obbligato a
trasmettere al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, alla Provincia,
al Comune, al Prefetto e al Comitato tecnico regionale o
interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui
all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, integrato ai sensi dell'articolo 19 e d'ora in avanti
denominato Comitato, una notifica entro i seguenti termini:
a) centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli
stabilimenti nuovi;
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per gli stabilimenti preesistenti.
2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con
le modalita' e gli effetti della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modifiche, deve contenere le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo
dello stabilimento;
b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello
stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o
la categoria di sostanze pericolose, la loro quantita' e la loro
forma fisica;
e) l'attivita', in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in
particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente
rilevante o aggravarne le conseguenze.
3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche
all'allegato I, parte 1, o per effetto di modifiche tecniche disposte
con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, o per effetto di
mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel
campo di applicazione del presente decreto deve espletare i
prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore
delle suddette modifiche ovvero dal recepimento delle relative
disposizioni comunitarie.
4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito
ovvero, in caso di aumento significativo della quantita' e di
modifica significativa della natura o dello stato fisico delle
sostanze pericolose presenti, il gestore informa immediatamente il
Ministero dell'Ambiente, la Regione, la Provincia, il Comitato, il
Comune, il Prefetto e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco,
competenti per territorio.
5. Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al comma 2, invia
al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, al Sindaco e al Prefetto
competenti per territorio le informazioni di cui all'allegato V.
6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, puo'
allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale
e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a
regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento
(CEE) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione
volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema
comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche
internazionali.".
2) Il Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993
concerne Regolamento del Consiglio sull'adesione volontaria delle
imprese del settore industriale a un sistema comunitario di
ecogestione e audit.
Comma 2
3) Il Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993
e' citato alla nota 2 del presente articolo.
4) Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' riportato alla nota 1 del presente
articolo.
5) Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 8 - Rapporto di sicurezza
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in
quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti
1 e 2, colonna 3, il gestore e' tenuto a redigere un rapporto di
sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all'articolo
7, comma 1, e' parte integrante, deve evidenziare che:
a) e' stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono
state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di
qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi
con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i
pericoli di incidenti rilevanti nello stesso, sono sufficientemente
sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14,
comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati
forniti all'autorita' competente di cui all'articolo 20 gli elementi
utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di
prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza contiene anche le informazioni che
possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento
di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli
stabilimenti gia' esistenti.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'Ambiente, di concerto con
i Ministri dell'Interno, della Sanita' e dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni,
sono definiti, secondo le indicazioni dell'allegato II e tenuto conto
di quanto gia' previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la
redazione del rapporto di sicurezza nonche' della relazione prevista
all'articolo 5, comma 3, i criteri per l'adozione di iniziative
specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonche' i
criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di
tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui
ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche.
5. Al fine di semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i
requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza
analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di
legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per
costituire il rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza e' inviato all'autorita' competente
preposta alla valutazione dello stesso cosi' come previsto
all'articolo 21, entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio dell'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988,
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere a) e
b).
7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui
all'articolo 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'articolo 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero
dell'Ambiente, eventualmente su segnalazione della Regione
interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino, o in
considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di
sicurezza derivanti dall'analisi degli incidenti, o, in misura del
possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel
campo della valutazione dei pericoli o a seguito di modifiche
legislative o delle modifiche degli allegati previste all'articolo
15, comma 2.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorita' di cui al
comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7
comporti o meno una modifica dello stesso.
9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'articolo 22,
comma 2, il gestore predispone una versione del rapporto di
sicurezza, priva delle informazioni riservate, da trasmettere alla
Regione territorialmente competente ai fini dell'accessibilita' al
pubblico.
10. Il Ministero dell'Ambiente, quando il gestore comprova che
determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi
parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non
poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in
conformita' ai criteri di cui all'allegato VII, la limitazione delle
informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza alla
prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla
limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente,
dandone comunicazione alle autorita' destinatarie del rapporto di
sicurezza.
11. Il Ministero dell'Ambiente trasmette alla Commissione Europea
l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della
limitazione delle informazioni.".