REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

               CAPO II                                                          
        Norme sul procedimento amministrativo                                   
          Art. 9                                                                
Certificazioni di qualita'                                                      
1. Alla notifica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 334 del           
1999 possono essere allegate le certificazioni o autorizzazioni                 
previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di                     
sicurezza, anche nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del              
Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo all'adesione volontaria delle           
imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di                    
ecogestione e audit, nonche' secondo la norma ISO 14001.                        
2. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi del                
Regolamento (CEE) n. 1836/93, delle norme vigenti in materia di                 
procedura di valutazione di impatto ambientale e di qualunque altra             
normativa in materia ambientale e di sicurezza, contengano i dati               
richiesti dalla presente legge, le medesime possono essere utilizzate           
ai fini della presentazione della notifica di cui all'articolo 6 del            
decreto legislativo n. 334 del 1999 e del rapporto di sicurezza di              
cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999.                     
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.              
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' il seguente:                                 
"Art. 6 - Notifica                                                              
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1,                
oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, e' obbligato a                     
trasmettere al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, alla Provincia,           
al Comune, al Prefetto e al Comitato tecnico regionale o                        
interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui                 
all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio           
1982, n. 577, integrato ai sensi dell'articolo 19 e d'ora in avanti             
denominato Comitato, una notifica entro i seguenti termini:                     
a) centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli              
stabilimenti nuovi;                                                             
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente                   
decreto, per gli stabilimenti preesistenti.                                     
2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con            
le modalita' e gli effetti della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e                 
successive modifiche, deve contenere le seguenti informazioni:                  
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo              
dello stabilimento;                                                             
b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;                
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello                       
stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);                      
d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o            
la categoria di sostanze pericolose, la loro quantita' e la loro                
forma fisica;                                                                   
e) l'attivita', in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;              
f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in                  
particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente                   
rilevante o aggravarne le conseguenze.                                          
3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche                  
all'allegato I, parte 1, o per effetto di modifiche tecniche disposte           
con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, o per effetto di                
mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel            
campo di applicazione del presente decreto deve espletare i                     
prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore            
delle suddette modifiche ovvero dal recepimento delle relative                  
disposizioni comunitarie.                                                       
4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito                  
ovvero, in caso di aumento significativo della quantita' e di                   
modifica significativa della natura o dello stato fisico delle                  
sostanze pericolose presenti, il gestore informa immediatamente il              
Ministero dell'Ambiente, la Regione, la Provincia, il Comitato, il              
Comune, il Prefetto e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco,              
competenti per territorio.                                                      
5. Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al comma 2, invia           
al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, al Sindaco e al Prefetto              
competenti per territorio le informazioni di cui all'allegato V.                
6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, puo'           
allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o                    
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale           
e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a               
regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento                
(CEE) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione                  
volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema                   
comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche                            
internazionali.".                                                               
2) Il Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993            
concerne Regolamento del Consiglio sull'adesione volontaria delle               
imprese del settore industriale a un sistema comunitario di                     
ecogestione e audit.                                                            
Comma 2                                                                         
3) Il Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993            
e' citato alla nota 2 del presente articolo.                                    
4) Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.              
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' riportato alla nota 1 del presente           
articolo.                                                                       
5) Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.              
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' il seguente:                                 
"Art. 8 - Rapporto di sicurezza                                                 
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in             
quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti           
1 e 2, colonna 3, il gestore e' tenuto a redigere un rapporto di                
sicurezza.                                                                      
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all'articolo           
7, comma 1, e' parte integrante, deve evidenziare che:                          
a) e' stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;                    
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono              
state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le           
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;                                        
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di           
qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi           
con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i            
pericoli di incidenti rilevanti nello stesso, sono sufficientemente             
sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14,               
comma 6, anche le misure complementari ivi previste;                            
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati              
forniti all'autorita' competente di cui all'articolo 20 gli elementi            
utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di               
prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.                   
3. Il rapporto di sicurezza contiene anche le informazioni che                  
possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento             
di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli           
stabilimenti gia' esistenti.                                                    
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'Ambiente, di concerto con           
i Ministri dell'Interno, della Sanita' e dell'Industria, del                    
Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni,              
sono definiti, secondo le indicazioni dell'allegato II e tenuto conto           
di quanto gia' previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei            
Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la              
redazione del rapporto di sicurezza nonche' della relazione prevista            
all'articolo 5, comma 3, i criteri per l'adozione di iniziative                 
specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonche' i                 
criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di            
tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui             
ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto           
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive            
modifiche.                                                                      
5. Al fine di semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i             
requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza               
analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di           
legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per                
costituire il rapporto di sicurezza.                                            
6. Il rapporto di sicurezza e' inviato all'autorita' competente                 
preposta alla valutazione dello stesso cosi' come previsto                      
all'articolo 21, entro i seguenti termini:                                      
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio dell'attivita';                
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di                  
entrata in vigore del presente decreto;                                         
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni            
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988,             
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;            
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere a) e           
b).                                                                             
7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui               
all'articolo 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:             
a) almeno ogni cinque anni;                                                     
b) nei casi previsti dall'articolo 10;                                          
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero                        
dell'Ambiente, eventualmente su segnalazione della Regione                      
interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino, o in                         
considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di                    
sicurezza derivanti dall'analisi degli incidenti, o, in misura del              
possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel           
campo della valutazione dei pericoli o a seguito di modifiche                   
legislative o delle modifiche degli allegati previste all'articolo              
15, comma 2.                                                                    
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorita' di cui al           
comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7               
comporti o meno una modifica dello stesso.                                      
9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'articolo 22,                
comma 2, il gestore predispone una versione del rapporto di                     
sicurezza, priva delle informazioni riservate, da trasmettere alla              
Regione territorialmente competente ai fini dell'accessibilita' al              
pubblico.                                                                       
10. Il Ministero dell'Ambiente, quando il gestore comprova che                  
determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi            
parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non            
poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in                 
conformita' ai criteri di cui all'allegato VII, la limitazione delle            
informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza alla                 
prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla                
limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente,                 
dandone comunicazione alle autorita' destinatarie del rapporto di               
sicurezza.                                                                      
11. Il Ministero dell'Ambiente trasmette alla Commissione Europea               
l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della           
limitazione delle informazioni.".                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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