REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20

TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02

                 TITOLO I                                                       
            PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                              
            CAPO II                                                             
          Livelli, strumenti ed efficacia                                       
          della pianificazione                                                  
          Art. 9                                                                
Livelli della pianificazione                                                    
1. La pianificazione territoriale e urbanistica si articola nei tre             
livelli regionale, provinciale e comunale.                                      
2. Nell'osservanza dei principi di sussidiarieta', di adeguatezza e             
differenziazione, definiti dal comma 3 dell'art. 4 della Legge 15               
marzo 1997, n. 59:                                                              
a) sono conferite ai Comuni tutte le funzioni di governo del                    
territorio non esplicitamente attribuite agli altri livelli di                  
pianificazione sovraordinati;                                                   
b) nei casi stabiliti dalla presente legge i Comuni di minore                   
dimensione demografica possono esercitare le funzioni pianificatorie            
in forma associata;                                                             
c) sono attribuite alla Regione e alla Provincia soltanto le funzioni           
di pianificazione riconosciute loro dalla legislazione nazionale e              
regionale, che attengono alla cura di interessi di livello                      
sovracomunale o che non possono essere efficacemente svolte a livello           
comunale. In tali casi sono previste forme di partecipazione dei                
Comuni all'esercizio delle funzioni attribuite agli altri livelli di            
pianificazione sovraordinati.                                                   
3. Compete ai Comuni, in riferimento alle specifiche situazioni                 
locali, specificare, approfondire e attuare i contenuti propri degli            
strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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