TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO II
Livelli, strumenti ed efficacia
della pianificazione
Art. 9
Livelli della pianificazione
1. La pianificazione territoriale e urbanistica si articola nei tre
livelli regionale, provinciale e comunale.
2. Nell'osservanza dei principi di sussidiarieta', di adeguatezza e
differenziazione, definiti dal comma 3 dell'art. 4 della Legge 15
marzo 1997, n. 59:
a) sono conferite ai Comuni tutte le funzioni di governo del
territorio non esplicitamente attribuite agli altri livelli di
pianificazione sovraordinati;
b) nei casi stabiliti dalla presente legge i Comuni di minore
dimensione demografica possono esercitare le funzioni pianificatorie
in forma associata;
c) sono attribuite alla Regione e alla Provincia soltanto le funzioni
di pianificazione riconosciute loro dalla legislazione nazionale e
regionale, che attengono alla cura di interessi di livello
sovracomunale o che non possono essere efficacemente svolte a livello
comunale. In tali casi sono previste forme di partecipazione dei
Comuni all'esercizio delle funzioni attribuite agli altri livelli di
pianificazione sovraordinati.
3. Compete ai Comuni, in riferimento alle specifiche situazioni
locali, specificare, approfondire e attuare i contenuti propri degli
strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati.