LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO II
Promozione del sistema integrato di sicurezza
Art. 9
Referenti per la sicurezza
1. La Giunta regionale, ove necessario, promuove mediante le
direttive previste al comma 5 l'individuazione da parte dei gestori
di locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in
particolare nel settore dell'intrattenimento, di referenti per la
sicurezza, da essi funzionalmente dipendenti secondo la legislazione
vigente.
2. I referenti per la sicurezza contribuiscono all'ordinato
svolgimento delle attivita' d'impresa, alla prevenzione dei rischi,
alla mediazione dei conflitti e cooperano con le polizie locali e
nazionali in relazione alle rispettive competenze.
3. L'esercizio della funzione di referente per la sicurezza e'
subordinato al possesso di specifica autorizzazione del Comune in cui
il soggetto esercita la propria attivita', nonche' dei seguenti
requisiti:
a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere
stato espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali,
ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo da pubblici uffici;
b) aver frequentato, con profitto, specifico corso di formazione
professionale disciplinato dalla Giunta regionale.
4. L'autorizzazione e' richiesta congiuntamente dall'interessato e
dal datore di lavoro. Il Comune informa le competenti autorita'
provinciali di pubblica sicurezza delle autorizzazioni concesse.
5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformita'
sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza
Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative
alle modalita' di autorizzazione all'esercizio della funzione di
referente per la sicurezza disciplinata dal presente articolo.