REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

            CAPO II                                                             
       Promozione del sistema integrato di sicurezza                            
          Art. 9                                                                
Referenti per la sicurezza                                                      
1. La Giunta regionale, ove necessario, promuove mediante le                    
direttive previste al comma 5 l'individuazione da parte dei gestori             
di locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in                     
particolare nel settore dell'intrattenimento, di referenti per la               
sicurezza, da essi funzionalmente dipendenti secondo la legislazione            
vigente.                                                                        
2. I referenti per la sicurezza contribuiscono all'ordinato                     
svolgimento delle attivita' d'impresa, alla prevenzione dei rischi,             
alla mediazione dei conflitti e cooperano con le polizie locali e               
nazionali in relazione alle rispettive competenze.                              
3. L'esercizio della funzione di referente per la sicurezza e'                  
subordinato al possesso di specifica autorizzazione del Comune in cui           
il soggetto esercita la propria attivita', nonche' dei seguenti                 
requisiti:                                                                      
a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo            
o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere              
stato espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali,            
ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo           
soggettivo da pubblici uffici;                                                  
b) aver frequentato, con profitto, specifico corso di formazione                
professionale disciplinato dalla Giunta regionale.                              
4. L'autorizzazione e' richiesta congiuntamente dall'interessato e              
dal datore di lavoro. Il Comune informa le competenti autorita'                 
provinciali di pubblica sicurezza delle autorizzazioni concesse.                
5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformita'            
sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza                   
Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative             
alle modalita' di autorizzazione all'esercizio della funzione di                
referente per la sicurezza disciplinata dal presente articolo.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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