REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

            CAPO II                                                             
      Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale                   
          Art. 9                                                                
Settori di impiego del servizio civile                                          
1. L'impiego degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio           
civile avviene nei seguenti settori:                                            
a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento                 
sociale, promozione e tutela dei diritti sociali e di cittadinanza;             
b) educazione e promozione culturale, educazione alla pratica                   
sportiva;                                                                       
c) protezione civile;                                                           
d) cooperazione allo sviluppo ed interventi di pacificazione fra i              
popoli;                                                                         
e) difesa ecologica e tutela ed incremento del patrimonio forestale;            
f) salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico, monumentale ed            
ambientale.                                                                     
2. Il documento di programmazione triennale fa riferimento ai settori           
di impiego del servizio civile ed ai relativi criteri di priorita'.             
3. La Regione, in raccordo con gli organismi rappresentativi degli              
Enti convenzionati, sentite le strutture statali competenti in                  
materia di servizio civile e di protezione civile, promuove                     
l'inserimento di moduli formativi e di addestramento relativi al                
servizio di protezione civile in ogni progetto d'impiego degli                  
obiettori e dei volontari.                                                      
4. La Regione incentiva progetti di servizio civile volontario,                 
presentati dagli Enti iscritti nell'Elenco regionale, rispondenti a             
standard minimi di approvazione ed ai criteri di priorita' definiti             
nel documento di programmazione triennale e nei piani annuali                   
attuativi del servizio civile.                                                  
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,           
definisce annualmente le modalita' per la presentazione delle domande           
e per la concessione dei contributi, finalizzati alla promozione del            
servizio civile regionale, agli Enti di servizio civile iscritti                
nell'elenco di cui all'articolo 8.                                              
6. La Regione, sentita la struttura statale competente in materia di            
servizio civile, ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del               
2001, promuove in particolare:                                                  
a) lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione            
a missioni umanitarie da parte dei giovani che lo richiedono, nei               
modi e con le forme previsti dalle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del            
2001, ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale n.            
12 del 2002, inserendo in ogni piano annuale attuativo, in                      
conformita' a quanto indicato al precedente comma 5, la previsione di           
forme di sostegno a progetti presentati in questi ambiti dagli Enti             
iscritti nell'Elenco regionale, in collaborazione con le Istituzioni            
della Comunita' europea, con il Ministero degli Affari esteri e con             
l'ONU;                                                                          
b) la ricerca e la sperimentazione di forme di difesa civile non                
armata e nonviolenta, mediante apposite convenzioni e nell'ambito               
delle risorse che saranno disponibili nei bilanci di previsione di              
competenza della Regione.                                                       
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 6                                                                         
1) La legge 8 luglio 1998, n. 230 e' citata alla nota 2 all'art. 1.             
2) La legge 6 marzo 2001, n. 64 e' citata alla nota 3 all'art. 1.               
3) La legge 8 luglio 1998, n. 230 e' citata alla nota 2 all'art. 1.             
4) La legge 6 marzo 2001, n. 64 e' citata alla nota 3 all'art. 1.               
5) La legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 e' citata alla nota 1               
all'art. 4.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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