REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

            TITOLO II                                                           
      REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI                                      
          Art. 9                                                                
Attivita' non soggette ad autorizzazione                                        
1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 8 le               
attivita' disciplinate da questa legge svolte direttamente, nei                 
limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da                 
ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili                     
infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze            
dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e                
altre simili strutture di accoglienza o sostegno.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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