REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

                TITOLO III                                                      
          NORME SULLE IDONEITA' PROFESSIONALI                                   
          Art. 8                                                                
Corsi di formazione professionale                                               
1. La Giunta regionale definisce criteri e modalita' ai quali gli               
enti di formazione devono attenersi nell'organizzazione e nello                 
svolgimento dei seguenti corsi:                                                 
a) corsi per la preparazione all'esame di idoneita' professionale               
alla direzione di attivita' di autotrasporto di cose per conto di               
terzi e di persone, previsti dall'articolo 8, comma 6, del decreto              
legislativo n. 395 del 2000;                                                    
b) corsi per la preparazione dei responsabili tecnici delle officine            
che svolgono attivita' di revisione dei veicoli, previsti                       
all'articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente               
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione            
e di attuazione del nuovo codice della strada).                                 
2. La Provincia sulla base dei criteri e delle modalita' di cui al              
comma 1 definisce il termine di attivazione dei corsi.                          
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 395            
del 2000, citato alla nota 1) all'art. 6, e' riportato alla nota 4)             
all'art. 2.                                                                     
2) Il testo dell'articolo 240, comma 1, lettera h) del decreto del              
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e' il seguente:                     
"Art. 240 - (Art. 80 Cod. Str.) Requisiti dei titolari delle imprese            
e dei responsabili tecnici                                                      
1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa              
individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o             
in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del                    
responsabile tecnico, sono i seguenti:                                          
omissis                                                                         
h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo            
le modalita' stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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