LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
TITOLO III
NORME SULLE IDONEITA' PROFESSIONALI
Art. 8
Corsi di formazione professionale
1. La Giunta regionale definisce criteri e modalita' ai quali gli
enti di formazione devono attenersi nell'organizzazione e nello
svolgimento dei seguenti corsi:
a) corsi per la preparazione all'esame di idoneita' professionale
alla direzione di attivita' di autotrasporto di cose per conto di
terzi e di persone, previsti dall'articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo n. 395 del 2000;
b) corsi per la preparazione dei responsabili tecnici delle officine
che svolgono attivita' di revisione dei veicoli, previsti
all'articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada).
2. La Provincia sulla base dei criteri e delle modalita' di cui al
comma 1 definisce il termine di attivazione dei corsi.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 395
del 2000, citato alla nota 1) all'art. 6, e' riportato alla nota 4)
all'art. 2.
2) Il testo dell'articolo 240, comma 1, lettera h) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e' il seguente:
"Art. 240 - (Art. 80 Cod. Str.) Requisiti dei titolari delle imprese
e dei responsabili tecnici
1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa
individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o
in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del
responsabile tecnico, sono i seguenti:
omissis
h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo
le modalita' stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
omissis".