REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 8                                                                
Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 30 del 1998                              
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 30 del 1998, e'           
cosi' sostituita:                                                               
"1. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 8 contiene la definizione           
dei principi per la determinazione dei servizi minimi,                          
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la                
domanda di mobilita' dei cittadini, con riferimento:".                          
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 30 del             
1998, dopo la parola: "salvaguardia" sono aggiunte le parole: ", al             
potenziamento".                                                                 
3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 30              
del 1998, e' aggiunta la seguente lettera c bis):                               
"c bis) a una immagine omogenea, coordinata ed identificabile del               
servizio pubblico, dei mezzi, delle fermate e dell'informazione;".              
4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 30 del               
1998, e' sostituita dalla seguente:                                             
"f)   alla promozione di soluzioni che concorrano alla salvaguardia             
dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici, alla                      
vivibilita' delle aree urbane, extraurbane e delle zone sensibili,              
favorendo l'introduzione di tecnologie innovative anche in coerenza             
con gli obblighi assunti a livello statale ed internazionale;".                 
5. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 30 del               
1998, e' sostituita dalla seguente:                                             
"h) agli esiti della consultazione con gli Enti locali, con le                  
organizzazioni sindacali, con le associazioni di categoria, dei                 
consumatori e ambientaliste;".                                                  
6. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 30              
del 1998, sono aggiunte le seguenti lettere i bis) e i ter):                    
"i bis)   a garantire e facilitare il pendolarismo scolastico e                 
lavorativo, la fruibilita' dei servizi da parte degli utenti per                
l'accesso prioritariamente alle strutture sociosanitarie e                      
amministrative;                                                                 
i ter) a servire il territorio delle Comunita' montane e le aree a              
bassa frequentazione.".                                                         
7. Al comma 2 dell'articolo 9 della L.R. n. 30 del 1998, dopo la                
parola: "locale" sono soppresse le seguenti: "ai sensi della L.R. 19            
luglio 1997, n. 22".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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